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Respinto il ricorso contro le elezioni provinciali Cga: “Caso va sottoposto alla giustizia ordinaria”

Respinto il ricorso contro le elezioni provinciali Cga: “Caso va sottoposto alla giustizia ordinaria”
L’ex sindaco di Aci Castello Filippo Drago

L’istanza che lamenta l’incostituzionalità dell’iter elettorale non può essere trattata dal tribunale amministrativo. Il promotore dell’impugnazione, Filippo Drago, al QdS: “Agiremo in Cassazione”

CATANIA – La legittimità delle elezioni provinciali va contestata davanti alla giustizia ordinaria e non nei tribunali amministrativi. È quanto ha ribadito il Consiglio di giustizia amministrativa lunedì scorso, respingendo il ricorso presentato dall’ex sindaco di Aci Castello Filippo Drago. Il Cga, presieduto da Ermanno De Francisco, ha confermato così la decisione presa in primo grado, lo scorso anno, dal Tar di Catania. Drago aveva impugnato i risultati delle elezioni provinciali di secondo livello, che dopo un decennio di stallo seguito alla riforma abortita pensata ai tempi del governo Crocetta hanno riportato all’ex Provincia una guida politica, affiancando a Enrico Trantino, nella veste di sindaco metropolitano, altri primi cittadini.

Elezioni provinciali Sicilia e legge Delrio

Questi ultimi sono stati però scelti tramite votazioni aperte soltanto a coloro che rivestono cariche elettive nei 58 Comuni della Provincia. Una disposizione contenuta dalla legge Delrio, da cui la Sicilia – a tempi di Crocetta – ha cercato di sfilarsi senza riuscirci e finendo per prorogare di anno in anno i commissari straordinari nelle ex Province che non sono Città metropolitana, dunque in tutti i capoluoghi a eccezione di Palermo, Catania e Messina.

Riforma province e voto di secondo livello

Le cose sono cambiate la scorsa primavera, con l’elezione dei consigli provinciali nelle tre Città metropolitane e dei presidenti e dei consigli nei Liberi consorzi (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Siracusa, Ragusa e Trapani). Il tutto, però, secondo Drago è avvenuto in barba ai principi costituzionali che prevedono, per esempio, l’uguaglianza dei cittadini. Ma anche sulla scorta di regole che di fatto hanno consentito di identificare i voti espressi dai sindaci e dai consiglieri comunali. “Il ricorrente articolava, in prime cure, le proprie doglianze volte a censurare plurimi profili di legittimità del procedimento elettorale in ragione della dedotta illegittimità costituzionale, sotto vari profili e parametri, della complessiva disciplina statale e regionale”, viene ricostruito nella sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa.

Ricorso elezioni e presunta illegittimità costituzionale

Nel ricorso presentato, e respinto dal Tar, Drago aveva richiesto di esaminare “le schede e accertare l’asserito controllo del voto, il quale si sarebbe rivelato più intenso perché i grandi elettori avrebbero indicato il nome del candidato votato a mezzo di varie combinazioni, legittime, ma asseritamente idonee a identificare il votante”. Al contempo, Drago, costituitosi in giudizio come cittadino di Aci Castello, ha affermato la lesione del proprio diritto ad avere “un assetto organizzativo coerente con i principi costituzionali”. Al contempo, a essere portata davanti ai giudici è stata la compromissione del “libero esercizio del diritto di voto che si assume leso dalla presunta illegittimità costituzionale delle leggi, statale e regionale, che tali elezioni disciplinano”.

Sentenza Cga e competenza del giudice ordinario

Tali temi, però, secondo il Cga non vanno affrontati sottoponendoli alla lente della giustizia amministrativa, bensì di quella ordinaria. I motivi di questa posizione sono riassunti nella sentenza. Questioni strettamente giuridiche, ma che di fatto rinviano a un altro momento e a un’altra sede l’esame delle contestazioni e – in linea di principio – anche la possibilità che la legge Delrio possa di fatto essere messa in discussione in uno dei suoi impianti principali.

Diritto di voto e principi costituzionali

“Il ricorrente ha interesse a far constare la violazione del suo diritto alla formazione dell’organo di governo della Città metropolitana di Catania che consegue alle scelte della legge regionale n. 15/2015 e, a monte, della legge nazionale 56/2014. La soluzione organizzativa della legge Delrio contrasta con il principio di eguaglianza dei cittadini e con il loro eguale diritto di partecipare alla vita pubblica. La costituzione degli organi di governo dell’ente intermedio secondo il criterio del voto ponderato stabilito viola platealmente il principio di eguaglianza dei consiglieri – e più a monte delle comunità territoriali dei quali i primi sono i rappresentanti – e quindi si risolve in una menomazione del diritto fondamentale del cittadino ricorrente, già consigliere comunale”, si legge nella sintesi dei motivi alla base del ricorso.

Giurisdizione e impugnazione risultati elettorali

Tuttavia, per i giudici “non può, invece, affermarsi che la circostanza che il ricorrente abbia impugnato i risultati delle elezioni del consiglio metropolitano della città metropolitana di Catania e gli atti amministrativi sopra indicati, di per sé, radichi la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la posizione azionata in giudizio, per gli argomenti esposti, non ha natura di interesse legittimo, non venendo in considerazione contestazioni sulla regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni e dei risultati elettorali ma l’asserita lesione del diritto soggettivo al libero e uguale esercizio del diritto di voto”.

Ricorso in Cassazione e sviluppi futuri

In parole più semplici, la materia oggetto della contestazione è l’impianto della legge in sé e non gli atti amministrativi con cui concretamente la stessa è stata applicata, portando alle elezioni dei consigli metropolitani e dei Liberi consorzi. “La giurisdizione del giudice ordinario, si rivela, dunque, correttamente affermata dal Tar”, si legge nella sentenza. Il pronunciamento non fermerà la volontà di Drago di andare a fondo. Contattato dal Quotidiano di Sicilia, l’ex sindaco di Aci Castello fa sapere di avere già dato mandato “al professore Agatino Cariola, che ha seguito questi ricorsi, di andare avanti presentando ricorso in Cassazione”.