Home » Cronaca » Italo Belga e revoca concessione a Mondello, il Tar non accoglie la richiesta di sospensiva: i dettagli dell’ordinanza

Italo Belga e revoca concessione a Mondello, il Tar non accoglie la richiesta di sospensiva: i dettagli dell’ordinanza

Italo Belga e revoca concessione a Mondello, il Tar non accoglie la richiesta di sospensiva: i dettagli dell’ordinanza
Immagine di repertorio, da Imagoeconomica

I vertici della società si sono rivolti al Tar di Palermo, ma i giudici amministrativi non hanno accolto l’istanza. Le motivazioni e il ricorso già annunciato.

Non ci sono le condizioni per accogliere l’istanza cautelare richiesta dalla Mondello Immobiliare Italo Belga per sospendere gli effetti del decreto con cui la Regione ha revocato la concessione alla società che per praticamente un secolo ha gestito parte delle più note spiagge del litorale palermitano.

Il provvedimento di decadenza è arrivato mesi dopo il caso portato alla luce dalla denuncia del deputato regionale Ismaele La Vardera, riguardante i rapporti di lavoro instaurati con familiari di soggetti coinvolti in vicende di mafia. Successivamente a occuparsi del caso è stata anche la commissione regionale Antimafia.

I vertici della società si sono rivolti al Tar di Palermo, ma i giudici amministrativi non hanno accolto l’istanza. Tra le motivazioni su cui poggia la decisione si fa riferimento anche all’annosa questione riguardante le concessioni balneari e il reiterato ricorso a proroghe che contrastano con le norme europee.

Revoca concessione Mondello Immobiliare Italo Belga, previsto ricorso al Cga

La Mondello Immobiliare Italo Belga lo ha già annunciato: verrà presentato ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa dopo che il Tar non ha accolto la richiesta delle misure cautelari che avrebbero bloccato gli effetti del decreto con cui l’Assessorato al Territorio il 26 febbraio ha dichiarato decadute le concessioni demianiali e, ancora prima, le note con cui nel mese di novembre la Regione aveva annunciato l’avvio del procedimento di decadenza.

“Non può in ogni caso pretermettersi (omettere, nda) la verifica della legittimazione attiva della ricorrente, consistente nella titolarità del rapporto controverso”, si legge nell’ordinanza del Tar. I giudici specificano che la società “ha affermato di essere titolare delle concessioni revocate, in quanto prorogate sino al 30 settembre 2027” sulla base di un decreto nazionale e di una circolare dell’Assessorato. Tuttavia – aggiungono i giudici – “la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente pronunciata sulla necessità che giudice e amministrazione disapplichino, per contrasto con il diritto europeo, la normativa recante proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime”.

Le uniche eccezioni tenute in considerazione dai tribunali sono le proroghe tecniche “che comunque presuppongono l’indizione di una procedura selettiva o della sua indizione in tempi brevissimi sulla base di espressi atti di indirizzo (e) la puntuale motivazione sulle difficoltà oggettive sottese alla proroga”. Condizioni che per il tribunale non ci sono nel caso al centro della disputa.

Il merito della questione

Nell’ordinanza si fa riferimento anche ai motivi che hanno portato la Regione a revocare le autorizzazioni. E nello specifico ai rapporti tra la Italo Belga e le società con cui essa ha stabilito accordi per l’esecuzione di parte dei servizi legati alla concessione; società che sono finite sotto l’attenzione della commissione Antimafia.

“Con riguardo al rapporto con la società G.M. Edil, si rileva che la ricorrente ha prodotto il mero dispositivo del provvedimento di prevenzione collaborativa (la cui adozione presuppone l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale), recentemente emanato dalla competente Prefettura, da cui si evince che detta misura è stata applicata nella misura massima – si legge –. Le attività via via affidate dal 2022 alla G.M. Edil, per dichiarazione dello stesso amministratore delegato della ricorrente, sono state parte di un’operazione esternalizzazione di attività prima svolte da personale interno, ripetutamente affidate
a una singola società esterna”.

I giudici sottolineano inoltre che “dai contratti prodotti agli atti di causa risulta che la G.M. Edil abbia in precedenza svolto numerose attività connesse all’avvio e alla conclusione delle stagioni balneari 2023, 2024 e 2025, che non possono essere ricondotte all’autorizzazione n. 79/2022 limitata alla pulizia della spiaggia”.

Segui tutti gli aggiornamenti di QdS.it sui canali WhatsApp Telegram