Il personale scolastico ha una carriera che si sviluppa su sei posizioni stipendiali: posizione zero, posizione 9, 15, 21, 28 e 35
Per tutti i docenti ed il personale ATA impiegati nelle scuole vi è la possibilità di usufruire della cosiddetta “ricostruzione di carriera”. Di cosa si tratta? Ebbene, il personale scolastico ha una carriera che si sviluppa su sei posizioni stipendiali: posizione zero, posizione nove, quindici, ventuno, ventotto e trentacinque.
Le posizioni stipendiali sono state introdotte con il primo contratto privatistico del 4 agosto 1995. Prima di questa data, esistevano gli scatti biennali, pari al 2,5% di aumento sullo stipendio tabellare. Con l’introduzione della normativa privatistica, si è dovuto creare un sistema in linea con il settore privato, poiché in precedenza gli accordi contrattuali passavano attraverso la Corte dei Conti, che a volte accettava, altre rifiutava. Questo processo rallentava l’applicazione dei contratti, che potevano entrare in vigore anche un anno e mezzo dopo la firma. Si riconosce tutto il servizio svolto nelle scuole statali. Purtroppo, chi ha lavorato nelle scuole parificate, soprattutto nella media superiore, non vedrà riconosciuto questo servizio ai fini della carriera, ma solo ai fini pensionistici. Una volta assunti a tempo indeterminato, si deve completare un periodo di prova, superato il quale si procede al riconoscimento della carriera, includendo anche il periodo da supplente.
Il periodo di prova
Il periodo di prova si considera superato il primo settembre dell’anno successivo all’assunzione a tempo indeterminato, anche giuridicamente. Quindi, se sono assunto il primo settembre 2020, supero il periodo di prova il primo settembre 2021. In passato, si faceva una richiesta scritta al dirigente per il riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole statali. Oggi, invece, questa procedura avviene telematicamente sul sito del ministero. Come funziona il riconoscimento del servizio una volta superato il periodo di prova? Dal primo settembre al 31 dicembre, si può chiedere il riconoscimento telematico dei servizi prestati. Entro febbraio, la scuola deve emanare una proposta di inquadramento basata sulla certificazione fornita dall’interessato. L’inquadramento viene inviato alla ragioneria dello Stato, che vidima la proposta e invia la conferma sia all’interessato sia alla scuola e al MEF, che provvede al reinquadramento.
Come funziona per il personale ATA
Per il personale ATA, tutto il servizio svolto nelle scuole statali, indipendentemente dal profilo, viene considerato per intero. Ogni periodo, anche di un mese, si somma fino al giorno prima dell’assunzione a tempo indeterminato. Quattro anni si considerano per intero, e la parte restante viene calcolata nella misura dei due terzi. Passati cinque anni dalla domanda, la scuola non ha ancora emanato nessun provvedimento e non ha inviato nulla alla Ragioneria di Stato. Ho inviato un sollecito alla scuola, cosa devo fare? In questi casi, la scuola è inadempiente. Cinque anni fa, non so se già esisteva la trasmissione telematica, ma se era attiva ed è stata effettuata entro dicembre, la scuola avrebbe dovuto fare la proposta entro febbraio. Ora devi fare una messa in mora alla scuola, specificando che tale messa in mora interrompe qualsiasi prescrizione. Se non si chiede il riconoscimento degli anni di preruolo entro cinque anni dalla nomina in ruolo, si perdono gli arretrati di quei cinque anni. Tuttavia, la ricostruzione della carriera viene comunque effettuata. Se dopo dieci anni non si fa richiesta, tutti gli anni di preruolo vanno in prescrizione, come se non fossero mai stati fatti. La messa in mora interrompe questo processo.
Come si calcolano le supplenze brevi per la ricostruzione di carriera?
Le supplenze brevi si calcolano sommando i giorni di servizio. Ogni giorno di supplenza, dal primo giorno di servizio fino alla fine del contratto, viene considerato. Se hai un contratto di un mese e dieci giorni, allora sono un mese e dieci giorni. Se hai fatto delle assenze per malattia, queste vengono tolte dal conteggio dei 180 giorni. Se non ci sono assenze, dopo 180 giorni l’anno è considerato valido ai fini della carriera.
Il servizio civile vale ai fini della ricostruzione di carriera come anno di servizio?
Se il servizio civile è stato svolto come alternativa al servizio militare obbligatorio. Per il personale maschile, il servizio militare svolto dopo il 31 gennaio 1987 è valido ai fini della carriera, anche se prestato senza il prescritto titolo di studio. Ad esempio, se hai fatto il militare dal 2 febbraio 1988 al 31 gennaio 1989, è valido per la carriera, anche se non avevi la laurea. Il servizio militare viene aggiunto al calcolo dopo aver effettuato il conteggio del preruolo. Se il servizio civile è alternativo al militare, allora sì, è valido. Se invece è un servizio civile di altra natura, non viene considerato.
Prima della ricostruzione di carriera va fatta la dichiarazione dei servizi. Come si procede?
La dichiarazione dei servizi è obbligatoria e deve essere presentata entro 30 giorni dall’assunzione a tempo indeterminato. L’articolo 145 del DPR 1092 del 1973 prevedeva che dovesse essere presentata entro due anni dalla nomina, pena l’impossibilità di chiedere il riscatto della laurea o il riconoscimento dei servizi preruolo. In passato, questa dichiarazione era spesso omessa o resa in modo non conforme. Tuttavia, oggi è resa obbligatoria per tutti e deve essere presentata telematicamente. È fondamentale farla, perché chi non l’ha presentata in passato ha avuto problemi, ad esempio, con il riscatto della laurea ai fini della pensione. Le scuole forniscono un modello precompilato per la dichiarazione, che include tutte le informazioni necessarie: dati anagrafici, titoli di studio, servizio militare, e i servizi per ruolo.
Chi ha superato l’anno di prova ma non ha preruolo deve dichiarare il lavoro svolto nel privato prima della scuola?
No, il lavoro privato non viene incluso nella carriera scolastica. Tuttavia, gli anni di lavoro privato vanno dichiarati per poter eventualmente richiedere la ricongiunzione ai fini pensionistici o il cumulo, se non si vuole pagare per la ricongiunzione. Anche se non si ha servizio preruolo, la domanda per l’inquadramento va comunque fatta.
Come si calcolano le aspettative per cui si richiede il riscatto? E come funziona per il servizio nelle scuole pareggiate?
L’aspettativa senza assegni blocca la carriera. Anche l’assistenza a parenti disabili in gravi condizioni, ai sensi dell’articolo 42,5 del decreto legislativo 151 del 2001, blocca la carriera. Ad esempio, se prendi tre mesi di aspettativa, il tuo gradone viene posticipato di tre mesi. Il servizio nelle scuole pareggiate, come quelle dell’infanzia o primaria, può essere riconosciuto in alcuni casi, ma non è valido ai fini pensionistici. Le scuole dell’infanzia, ad esempio, non sono scuole dell’obbligo, quindi in passato c’erano poche scuole statali di questo tipo e molte private.
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