La circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021 che disciplina quanto sancito dai commi da 20 a 22 dell’art. 1 della legge 178\/2020, i quali dispongono che al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, un apposito Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.500 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito relativo all’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi o quello si avere conseguito ricavi superiori a 50.000 euro.
Se dal controllo delle domande emergono somme non dovute. l’Istituto non procede alla relativa erogazione; se tali somme sono state già erogate, lo stesso Istituto procede al recupero di esse con relative sanzioni.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIDUZIONE
Sono esclusi dalla qui detta riduzione:
- i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.
- Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda;
- coloro che risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- coloro che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- coloro che non sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, iscritto alla Gestione separata, che può pertanto accedere al beneficio indipendentemente dal fatto di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto interministeriale citato del 17 maggio 2021.
COME RICHIEDERE LE RIDUZIONI
La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021.
È stabilito che l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Pertanto, verrà consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario, nella domanda, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.
Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.
Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
– PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero in oggetto.
Si precisa che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.
Ai contribuenti la cui domanda di esonero ha avuto esito favorevole sarà comunicato l’eventuale importo residuo da versare con le stesse modalità sopra descritte.
Salvatore Freni

