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Riduzione contributi autonomi e professionisti, come richiederla

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Riduzione contributi autonomi e professionisti, come richiederla

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domenica 22 Agosto 2021

A disporle è una apposita circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

La circolare
INPS n. 124 del 6 agosto 2021 che disciplina 
quanto sancito dai commi da 20 a 22 dell’art. 1 della legge 178\/2020, i
quali dispongono che  al fine di ridurre gli
effetti negativi causati  dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e  dei professionisti e di favorire la  ripresa 
della  loro  attività, 
è istituito,  un apposito Fondo   per  
l’esonero   dai   contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori autonomi  e  dai 
professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.500 milioni di  euro  per l’anno 2021, che costituisce il relativo
limite di spesa, destinata a finanziare 
l’esonero   parziale   dal  
pagamento   dei   contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori  autonomi  e 
dai  professionisti iscritti alle
gestioni previdenziali  dell’INPS e
dai  professionisti  iscritti 
agli  enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un
reddito complessivo non superiore a  50.000 
euro
  e  abbiano subito un calo del fatturato o dei
corrispettivi nell’anno  2020  non
inferiore al 33 per cento rispetto 
a  quelli  dell’anno 
2019.
  Sono esclusi  dall’esonero 
i  premi  dovuti 
all’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).

I soggetti
che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di
iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS
non si applica il requisito relativo all’avere subito un calo del fatturato o
dei corrispettivi o quello si avere conseguito ricavi superiori a 50.000 euro.

Se dal controllo delle
domande emergono somme non dovute. l’Istituto non procede alla relativa erogazione;
se tali somme sono state già erogate, lo stesso  Istituto procede al recupero di esse con
relative sanzioni.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIDUZIONE

Sono esclusi
dalla qui detta riduzione:

  • i soggetti
    che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.
  • Gli
    imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori
    autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali
    sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come
    reddito prodotto dall’azienda;
  • coloro
    che  risultare in possesso del requisito
    della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di
    regolarità contributiva (DURC);
  • coloro che
    non  sono titolari di contratto di lavoro
    subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto
    all’indennità di disponibilità;
  • coloro che
    non sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di
    invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da
    qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di
    previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità,
    avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al
    citato assegno, comunque esso sia denominato.

La
sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già
in quiescenza, iscritto alla Gestione separata, che può pertanto accedere al
beneficio indipendentemente dal fatto di trovarsi nelle condizioni previste
dall’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto interministeriale citato del 17 maggio
2021.

COME RICHIEDERE LE RIDUZIONI

La
presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che
verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti
modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande
deve avvenire a pena di decadenza entro il
giorno 30 settembre 2021
.

È stabilito
che l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola
forma di previdenza obbligatoria. Pertanto, verrà consentita la registrazione
per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario, nella
domanda, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori domande di esonero
ai sensi della medesima normativa.

La domanda
deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet
dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.

Pertanto,
per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti
percorsi:

  • Gestione
    speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
    > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
  • Lavoratori
    iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e
    mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
  • Per i
    professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi
    Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.

Si ricorda
che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra
descritte sono attualmente le seguenti:

– PIN
rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non
rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

– SPID di
livello 2 o superiore;

– Carta di
identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta
nazionale dei servizi (CNS).

I
beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento
dell’istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione
relativa all’esonero in oggetto.

Si precisa
che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a
coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero
riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei
beneficiari.

Ai
contribuenti la cui domanda di esonero ha avuto esito favorevole sarà
comunicato l’eventuale importo residuo da versare con le stesse modalità sopra
descritte.

Salvatore Freni

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