Tutte le informazioni sulla riduzione contributiva che mira ad agevolare chi opera in zone svantaggiate in questo periodo di crisi.
La riduzione contributiva prevista dal 2020 per fronteggiare le difficoltà economiche dovute alla pandemia da COVID-19 poi prorogata sino allo scorso 30 giugno 2022 e successivamente al prossimo 31 dicembre 2022 a causa dell’aumento dei prezzi conseguente alla guerra tra Russia ed Ucraina che ha fatto lievitare i prezzi del carburante.
Con messaggio n. 4593 del dello scorso 21 dicembre 2022 l’INPS fornisce i chiarimenti circa la proroga della riduzione contributiva dal 1° gennaio al 31dicembre 2923. Tale beneficio economico è previsto sino al 2029, ma per le norme attuative dal 2024 al 2029 si attendono istruzioni.
Chi ha diritto alla riduzione contributiva
Hanno diritto alla riduzione contributiva di cui si dice i datori di lavoro privati che operano nel Mezzogiorno d’Italia e con sede legale ubicata in una regione di tale parte del nostro Paese (l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia). Sono esclusi da tale aiuto economico i datori di lavoro agricolo e domestico.
In che misura è prevista la riduzione contributiva
La presente riduzione contributiva è prevista nelle seguenti misure:
- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2008 e 2029.
Non sono compresi nella presente riduzione i contributi dell’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Come richiedere la riduzione contributiva
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione in trattazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese interessato.
Prima di iniziare a trasmettere i dati relativi alla riduzione contributiva in argomento, i datori di lavoro devono richiedere il codice di autorizzazione “2Q” per la stessa via telematica adoperata per la comunicazione delle denuncie mensili “uniemens” all’INPS.
Gli stessi datori di lavoro troveranno maggiori informazioni sull’argomento nella circolare INPS n. 90 del 27 luglio 2022.
Compatibilità con altri benefici
L’esonero in esame è cumulabile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI), Mentre la presente riduzione contributiva non è cumulabile con il trattamento ordinario di integrazione salariale, con l’assegno ordinario e con il trattamento di integrazione salariale in deroga richiesti per l’emergenza da COVID-19.