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Riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le opere d’arte i prodotti d’antiquariato e alcuni oggetti da collezione

Riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le opere d’arte i prodotti d’antiquariato e alcuni oggetti da collezione

Rientrano in queste specifiche categorie i beni elencati all’interno della tabella inserita nella Legge 85/1995

ROMA – Si è ancora in attesa dell’emanazione del decreto legislativo previsto dalla legge delega sulla riforma tributaria (legge 111 del 9 agosto 2023), che dovrebbe stabilire, tra l’altro, la riduzione dell’aliquota Iva da applicare alle importazioni di opere d’arte e l’estensione dell’aliquota ridotta a tutte le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

Decreto Omnibus e introduzione dell’aliquota Iva al 5%

Nel frattempo, però, l’articolo 9 del decreto legge 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 (decreto Omnibus), anche al fine di adeguare la nostra legislazione a quanto previsto dall’Allegato IX della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE (“Direttiva Iva”), ha modificato il Decreto Iva, inserendo, nella Tabella A, Parte II bis, che contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota Iva del 5%, il punto “1 novies”.

Con questo inserimento, a decorrere dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, vengono assoggettati alla predetta aliquota del 5% gli “oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 36 del citato decreto legge n. 41 del 1995”.

Abolita l’aliquota Iva al 10% per opere d’arte e antiquariato

La stessa norma, contemporaneamente, ha abrogato il numero 127- septiesdecies della Tabella A, Parte III, che prevedeva l’aliquota Iva del 10 per cento per le cessioni di “oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari”.

Quali sono gli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato

Giova ricordare che, in base a quanto previsto dalla Tabella allegata al Decreto Legge 23 febbraio 1995 n. 41, richiamata dalla tabella A, parte II bis del Dptr 633, sono considerati:

a) “Oggetti d’arte” i quadri “collages”, le pitture e i disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, le incisioni, stampe e litografie originali, le opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria di qualsiasi materia, purché eseguite interamente dall’artista, le fusioni di sculture a tiratura limitata a otto esemplari, gli arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari, gli esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e da lui firmati, gli smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell’artista, le fotografie eseguite dell’artista, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari;

b) “Oggetti da collezione” i francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso, le collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico;

c) “Oggetti di antiquariato”, i beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di età.

Importazioni di opere d’arte: aliquota Iva ridotta dal 10% al 5%

Va osservato che, con l’entrata in vigore del citato articolo 9 della legge 95/2025, con specifico riguardo alle importazioni dei sopra citati beni artistici, l’ambito soggettivo dell’agevolazione è rimasto invariato. Anche la normativa precedente, infatti, prevedeva la riduzione dell’aliquota (il 10%) per i beni importati da qualsiasi soggetto (non solo autori, eredi o legatari), anche da soggetti privati (non soggetti Iva). L’unica recente modifica nel settore delle importazioni, quindi, ha riguardato solo la riduzione dell’aliquota, dal 10% al 5%, aliquota applicabile a norma dell’articolo 69 del Dpr 633/72.

Operazioni interne e ampliamento dell’agevolazione fiscale

Con riguardo alle operazioni “interne” (e anche in caso di acquisti intracomunitari), invece, lo stesso articolo 9 della legge 95/2025 oltre a ridurre l’aliquota Iva, ha determinato l’ampliamento dell’ambito soggettivo, eliminando la precedente condizione che consentiva la riduzione dell’aliquota Iva solo quando i beni erano ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari. Una condizione che spesso creava problemi nel momento in cui si doveva stabilire se il cedente era veramente l’autore o meno.

Regime del margine e incompatibilità con l’Iva al 5%

Va sottolineato pure che, per quanto riguarda l’ambito oggettivo dell’agevolazione in commento (aliquota Iva del 5%) non si notano particolari difficoltà nell’individuazione dei beni agevolati, stante il preciso riferimento della nuova norma alla Tabella (lettere a, b e c), allegata al Dl 41/95, ossia all’elenco degli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato di cui al primo comma dell’articolo 36 del Dl 41/1995, la normativa che prevede il regime speciale del “beni usati” (o “regime del margine”), con detrazione “base da base”, anziché “Iva da Iva”.

Un regime speciale, quest’ultimo, che, per espressa previsione legislativa, ossia perché così espressamente stabilito dal nuovo punto 1-novies della parte II bis della tabella A del citato Dpr 633/72, non può essere applicato se si vuole beneficiare della riduzione dell’aliquota.

Parallelamente, la nuova versione dell’art. 36, comma 2 del Dl 41/95, prevede che il regime del margine è applicabile a condizione che non sia stata prevista l’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione “ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo”.

Agenzia delle Entrate: niente Iva ridotta per alcune prestazioni artistiche

Sull’applicazione dell’aliquota ridotta per le opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria di qualsiasi materia, purché eseguite interamente dall’artista, è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, rispondendo a un interpello di una fonderia artistica che realizza opere su commissione nel settore dell’arte contemporanea, con la risposta n. 4 del 14 gennaio 2026, ha manifestato il proprio avviso secondo il quale nel caso segnalato non è applicabile l’aliquota ridotta. L’ipotesi oggetto della richiesta, infatti, non riguardava una cessione di beni (oggetti d’arte), ma una prestazione di servizi.

Da quanto riferito dal contribuente, infatti, il suo committente è un gallerista/mercante e/o un artista che gli fornisce “il modello 3D, modello fisico e/o schema di produzione (progetto)”, sulla base del quale poi realizza materialmente l’opera d’arte sotto la supervisione dello stesso artista, inclusa l’approvazione estetica finale su prove fotografiche o in loco. Saranno le eventuali successive cessioni effettuate dal committente di “fusioni di sculture a tiratura limitata a otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto” a beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 5 per cento ove riconducibili alla voce doganale della Nomenclatura combinata di cui al codice NC 9703 00 00.