Meno contributi per i privati che assumono giovani a tempo indefinito - QdS

Meno contributi per i privati che assumono giovani a tempo indefinito

Salvatore Fleri

Meno contributi per i privati che assumono giovani a tempo indefinito

venerdì 07 Febbraio 2020

L’articolo 1 comma 10 della Legge 160 del 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2020 una serie di agevolazioni. Esonero totale per assunzioni entro 6 mesi dal titolo di studio di ragazzi che abbiano svolto in azienda l’apprendistato

di Salvatore Freni

CATANIA – L’art. 1, comma 10 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30-12-2019 – supplemento ordinario n. 45) proroga al 31 dicembre 2020 una serie di riduzioni contributive a favore di datori di lavoro privati che assumono dipendenti con particolari requisiti con contratto a tempo indeterminato.

Da tali benefici sono esclusi i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro agricolo, nonché i rapporti di apprendistato. Tali esoneri contributivi non si applicano ai premi e contributi dovuti all’Inail.

Esaminiamo le singole misure delle dette riduzioni contributive, a chi si applicano e le relative condizioni per usufruirne.

1) È riconosciuto l’esonero del 50% dei contributi a carico del datore (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, a quei datori di lavoro privato che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in discorso, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

2) L’esonero di cui al precedente punto 1, elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La fruizione degli esoneri appena rappresentati è subordinata alle seguenti condizioni:
• Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero del 50% dei contributi, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore per il periodo residuo di esonero contributivo.

• L’esonero di cui al comma 100 (ripetuta legge) si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105 del detto art. 1 della legge 205/2017.

L’esonero di cui al precedente punto 1 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 della ridetta legge 205/2017, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Gli esoneri fin qui esaminati non sono cumulabili con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

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