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Rifiuti, il Tar blocca appalto da 50 milioni ad Acireale

Rifiuti, il Tar blocca appalto da 50 milioni ad Acireale

Alla base della decisione con cui il Tribunale amministrativo ha annullato l’aggiudicazione alcune criticità nella proposta dell’impresa riguardanti il parco mezzi e la copertura del servizio di raccolta porta a porta

ACIREALE – “Le disposizioni della lex specialis vincolano non solo, e non tanto, gli operatori economici partecipanti alla procedura selettiva, ma anche la stazione appaltante”. Ruota attorno a questo assunto la decisione del Tar di Catania di annullare l’aggiudicazione dell’appalto da oltre 50 milioni di euro per la raccolta dei rifiuti ad Acireale. Il provvedimento era stato preso in estate dalla Srr Catania Provincia Nord, sulla scorta dell’esito della gara svolta negli uffici ex Urega. A risultare vincitore era stata l’impresa Igm Rifiuti Industriali con un punteggio complessivo di 89,5169 punti, dei quali 70,30 frutto dell’offerta tecnica e i restanti dal ribasso economico. Al secondo posto, con 86,5780, si erano piazzate l’impresa pugliese Raccolgo e la campana Ecogin, presentatesi in tandem.

Dopo avere presto atto delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice e delle decisioni prese dal responsabile unico del progetto, che ha accolto le giustificazioni di Igm Rifiuti Industriali sulla possibile anomalia dell’offerta, Raccolgo ed Ecogin si sono rivolte ai tribunali. La sentenza dà loro ragione. Al centro del ricorso c’erano diversi aspetti: dalla tipologia di servizio offerto da Igm per garantire la raccolta della spazzatura in città alla redazione del piano economico-finanziario, fino alla grandezza carattere con cui la ditta vincitrice aveva redatto la propria offerta tecnica, che – secondo i ricorrenti – avrebbe concesso a Igm di inserire più informazioni rispetto alla concorrenza.

Le motivazioni della sentenza del Tar

I giudici hanno accolto soltanto alcune osservazioni, ma in maniera sufficiente per disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati e condannare sia la Srr che la Igm al pagamento delle spese di lite a favore di Raccolgo ed Ecogin. Adesso bisognerà capire – ed è molto probabile che sia così – se la disputa andrà avanti al Consiglio di giustizia amministrativa, in seguito alla decisione di Igm di appellare la sentenza del Tar. Nell’attesa è possibile approfondire i motivi per cui i giudici amministrativi hanno ritenuto di dovere invalidare l’aggiudicazione.

Raccolta rifiuti ad Acireale e isole ecologiche

Il primo aspetto riguarda la proposta da parte di Igm di coprire oltre la metà delle utenze tramite isole ecologiche di prossimità e non con il porta a porta. Tale possibilità nel disciplinare di gara era prevista come alternativa in particolari zone della città, come il centro, dove la presenza di condomini finisce per rendere difficoltoso oltre che poco consono a livello di decoro urbano l’utilizzo dei mastelli da esporre per il prelievo dei rifiuti. Raccolgo ed Ecogin hanno contestato la mancata esclusione di Igm in quanto l’offerta tecnica di quest’ultima prevede “un servizio di porta a porta che coprirebbe solo circa il 45 per cento delle utenze”, viene ricostruito nella sentenza. Igm, infatti, ha proposto la raccolta di prossimità, tramite cassonetti informatizzati, anche nelle frazioni. “La maggiore capienza dei contenitori permette di ridurre la frequenza dei ritiri e di ottimizzare i percorsi degli automezzi, limitando gli spostamenti, l’impiego di risorse e l’impatto ambientale”, è stata la spiegazione fornita dalla ditta aggiudicataria.

Ciò però sarebbe andato contro quanto contenuto nel piano industriale, a cui le imprese partecipanti alla gara si sarebbero dovute attenere. “Le offerte tecniche avrebbero dovuto riguardare la gestione di un servizio improntato, di regola, sulla raccolta porta a porta integrale, come stabilito in più punti della relazione illustrativa e del capitolato, potendosi derogare in via eccezionale a tale modalità esecutiva solo nelle tassative ipotesi previste dal bando”, hanno scritto i giudici della terza sezione del Tar di Catania. Secondo i quali avere agito diversamente ha messo a rischio i “principi di par condicio e di trasparenza che devono ammantare le procedure ad evidenza pubblica”.

Parco mezzi e violazione della lex specialis

A essere accolto è stato anche il rilievo riguardante il parco mezzi che Igm ha dichiarato di mettere a disposizione: l’impresa della famiglia Quercioli Dessena ha proposto l’uso di 26 mezzi, mentre nel capitolato era previsto un minimo di 42. Per la società, il computo è corretto in quanto tiene conto delle minori esigenze di svuotamento quotidiano nelle isole ecologiche di prossimità. Per i giudici, però, si è trattato di un’altra deroga a quanto previsto dalla lex specialis (il capitolato). In altre parole, ogni partecipante nel formulare l’offerta tecnica avrebbe dovuto rispettare la dotazione minima richiesta. “Non v’è dubbio che la stazione appaltante abbia previsto un dimensionamento minimo del parco automezzi, così come non vi sono incertezze sul fatto che tale numerico minimale non sia stato rispettato dalla società aggiudicataria”.