Con i suoi ritardi, la Regione rischia di dover pagare pesanti risarcimenti alla Rem, la società della famiglia paternese Caruso proprietaria del grande impianto di compostaggio di Catania e intenzionata a portare avanti altri progetti nel settore dei rifiuti.
Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti – CLICCA QUI
La prossima primavera, il Tar inizierà a valutare nel merito le domande risarcitorie presentate dai legali dell’impresa come risposta ai danni che la Regione avrebbe causato con la propria inerzia nel gestire gli iter di valutazione di due differenti istanze di Rem. Nell’attesa di capire se all’azienda verrà riconosciuto il diritto di pretendere indennizzi, ad anticipare che la gestione della Regione non è stata in linea con quanto previsto dalla normativa è stato lo stesso tribunale amministrativo con due sentenze pubblicate nelle settimane scorse.
Un no troppo tardivo
Nel primo caso, in ballo ci sono i tempi con cui l’assessorato al Territorio e, per conto di quest’ultimo, dalla commissione tecnica-specialistica si sono espressi sulla modifica sostanziale che Rem avrebbe voluto apportare all’impianto di compostaggio da anni aperto in contrada Milisinni. “La società intende ampliare le attività della piattaforma sviluppando un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di combustibile solido secondario (Css), partendo dai sovvalli derivanti dalle operazioni di vagliatura e raffinazione del compost, e un impianto di coincenerimento”, si legge in uno dei documenti presentati da Rem nel 2022. Tre anni dopo, lo scorso agosto, la Cts prima e l’assessorato dopo hanno bocciato il progetto, dando un giudizio di compatibilità ambientale negativo. Tuttavia la Rem, e con essa Biometan, società riconducibile al duo formato da Emanuele Caruso e Daniela Pisasale che ha rilevato la gestione dell’impianto di compostaggio, hanno chiesto al Tar di riconoscere il mancato rispetto delle tempistiche da parte della Regione.
Le imprese recriminano contro l’eccessiva attesa di un responso: dalla conclusione della conferenza di servizi, a ottobre dello scorso anno, sono passati infatti circa dieci mesi prima di conoscere l’esito della valutazione. “Il Collegio rinvia la causa alla pubblica udienza fissata per il giorno 23 aprile 2026 per la trattazione della domanda risarcitoria”, si legge nella sentenza, in cui viene specificato che quel giorno sarà esaminato anche “l’eventuale ricorso per motivi aggiunti, già preannunciato dalle ricorrenti” per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui il progetto è stato stoppato.
Nessuna conferenza
Ancora più eclatante è il caso del progetto che Rem ha presentato per aprire, nella zona industriale di Catania, un impianto per la gestione annua di 96mila tonnellate di rifiuti non pericolosi di matrice diversa – dai materiali plastici, al legno e agli imballaggi – e di 3950 tonnellate di rifiuti pericolosi di origine sanitaria potenzialmente infettivi e per questo da sottoporre a sterilizzazione.
Entrambi processi sarebbero funzionali alla produzione di Css. Al centro della contestazione, stavolta, c’è stata la mancata indizione della conferenza di servizi che sarebbe dovuta essere convocata già a luglio dello scorso anno. “L’amministrazione promuoveva la consultazione pubblica, conclusasi il 5 luglio 2024. Veniva rilevato – ricostruisce il Tar – che l’Autorità competente avrebbe dovuto convocare entro dieci giorni dalla scadenza del termine per integrazioni la conferenza di servizi, che avrebbe dovuto concludersi entro novanta giorni, con l’adozione di una determinazione motivata costituente provvedimento autorizzatorio unico regionale”.
Così non è stato, nonostante le diffide partite dai legali della Rem. “La mancata attivazione della conferenza e la protratta inerzia, oltre i termini perentori stabiliti dalla normativa ambientale e generale sul procedimento amministrativo, configurano una violazione”, hanno scritto i giudici. “Il Collegio – si legge nella sentenza – osserva che l’amministrazione regionale ha l’obbligo di provvedere – non di provvedere favorevolmente, ma semplicemente di provvedere – quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato. Ne consegue che l’Assessorato deve adottare un qualsiasi provvedimento amministrativo sulla richiesta della ricorrente, eventualmente rappresentando all’interessata che l’Amministrazione riteneva che la sua istanza non potesse essere accolta”.
In questo caso l’udienza per trattare la domanda risarcitoria proposta da Rem è stata fissata per il prossimo 7 maggio.

