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Rifiuti, Tar Sicilia, Ex Ato trasferiscano impianti a Srr subito

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Rifiuti, Tar Sicilia, Ex Ato trasferiscano impianti a Srr subito

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giovedì 04 Febbraio 2021

Il Tar ha evidenziato anche le "persistenti inerzie da parte di consorzi e società di rifiuti alla liquidazione"

Gli ex Ato rifiuti in liquidazione devono trasferire gli impianti alle Srr, come ribadito dalla direttiva dell’assessore all’Energia Alberto Pierobon del 2019 che, in linea con la strategia del governo Musumeci e nel rispetto della legge, intendeva porre fine a ritardi e inefficienze. È quanto stabilisce una sentenza della prima sezione del Tar Sicilia, che interviene sul braccio di ferro nato tra l’Ambito territoriale ottimale di Caltanissetta e la Regione e che avrà riflessi su tutto il settore dei rifiuti in Sicilia.

L’assessore Pierobon, il 31 maggio 2019 aveva invitato “i liquidatori di società e consorzi d’ambito, senza ulteriore ritardo, a provvedere a trasferire i beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e attualmente al medesimo destinati, alle Srr, nonché a provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori, non tenendo conto di eventuali problematiche di natura civilistica in ordine alla garanzia patrimoniale, peraltro relativa a beni indisponibili”.

La sentenza del Tar Sicilia

I giudici (Aurora Lento presidente, Anna Pignataro estensore e Luca Girardi referendario) evidenziano nella sentenza che “pur essendo stato previsto il passaggio al regime ordinario entro il 30 settembre 2013 per una serie complessa di ragioni, tale termine, a distanza di più di 5 anni dalla sua scadenza, non è stato rispettato.

Si comprende, pertanto, la ragione che ha indotto l’assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – si legge ancora – ad adottare la direttiva nella cui premessa ha operato un deciso richiamo a tutti i soggetti istituzionali coinvolti all’adempimento degli atti amministrativi gestionali”, rilevando, tra l’altro, “persistenti inerzie da parte di consorzi e società d’ambito quanto alla liquidazione”. Nella sentenza, il Tar ribadisce che “i beni e gli impianti funzionalmente vincolati al servizio pubblico ed essenziale di gestione dei rifiuti non possono essere distolti dalla loro funzione e vanno utilizzati in favore della collettività di riferimento”.

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