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Riforma Nordio, Nicotra: “Sorteggio Csm risposta radicale alla crisi di credibilità della magistratura”

Riforma Nordio, Nicotra: “Sorteggio Csm risposta radicale alla crisi di credibilità della magistratura”
Ida Angela Nicotra

La presidente della Scuola superiore di Catania, tra i sostenitori delle ragioni del “Sì”, interviene al Quotidiano di Sicilia

PALERMO – In vista del referendum costituzionale sulla giustizia, abbiamo intervistato la professoressa Ida Angela Nicotra, presidente della Scuola superiore di Catania e ordinario di Diritto costituzionale nell’ateneo catanese, tra i sostenitori delle ragioni del “sì”.

Professoressa Nicotra, questa riforma incide sull’equilibrio tra poteri disegnato dall’Assemblea Costituente. A suo avviso si tratta di un’evoluzione fisiologica dell’assetto costituzionale oppure di un vero cambio di paradigma nel rapporto tra magistratura e politica?
“La riforma costituzionale su cui i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi il 22 e 23 marzo 2026 costituisce il completamento dell’assetto costituzionale dedicato all’ordinamento giurisdizionale (precisamente il Titolo IV, Sezione I). L’introduzione del giusto processo (art. 111 Cost.) esige che ‘ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale’. Per realizzare, non solo l’imparzialità, ma anche la terzietà del giudicante, che vuol dire equidistanza dalle parti processuali, occorre separare non soltanto le funzioni (già distinte con la legge Cartabia) ma anche le carriere, attraverso concorsi separarti e due distinti organismi preposti a garantire il governo autonomo, sia per la magistratura giudicante, sia per la magistratura requirente. La riforma, dunque, punta a rendere questa terzietà strutturale e non solo formale”.

La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è uno dei pilastri della riforma. Perché oggi viene ritenuta necessaria? È soprattutto una questione di equilibrio tra le parti del processo o di maggiore efficienza del sistema giudiziario?
“La necessità della distinzione nasce dal principio di parità delle armi. Oggi il giudice e il pubblico ministero appartengono alla stesse categoria professionale, condividono carriere e organo di governo autonomo (CSM). Questo crea una vicinanza psicologica e professionale che può mettere il difensore dell’imputato in una posizione di marginalità rispetto alla pubblica accusa. Il disegno di legge costituzionale persegue l’obiettivo di raggiungere un perfetto equilibrio tra accusa e difesa, all’interno del processo di tipo accusatorio. Si tratta di riforme che tendono a migliorare la qualità della decisione. Un giudice che percepisce il pm come un ‘collega di scrivania’ potrebbe essere meno propenso a censurarne l’operato”.

I critici sostengono che la separazione possa accentuare il ruolo del pubblico ministero come parte processuale, avvicinandolo alla figura dell’avvocato dell’accusa. Questo rischio, secondo lei, è concreto? Verrà garantita l’imparzialità del pm nell’esercizio delle sue funzioni?
“I critici temono che il pm, allontanato dal giudice, si trasformi in un ‘super-poliziotto’. Tuttavia, le norme costituzionali novellate contengono principi finalizzati proprio ad evitare il rischio dell’autoreferenzialità della magistratura requirente. Il pubblico ministero, al pari del giudice, resterà comunque soggetto soltanto alla legge (art. 101) e continuerà ad avere l’obbligo di svolgere indagini anche a favore dell’imputato, secondo quanto prescritto nell’art. 358 c.p.p. In proposito, vale la pena di ricordare come tale obbligo sia rimasto spesso sulla carta, con il solo avvocato difensore che si attiva per rintracciare le prove che dimostrano l’estraneità del proprio assistito al fatto che gli viene contestato. Rimane immutata anche la norma che obbliga il PM ad esercitare l’azione penale (art.112 Cost.). Obbligo, quest’ultimo, radicato nel modello processuale italiano; invero il canone di obbligatorietà costituisce il ‘punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale (principi di legalità, eguaglianza e indipendenza del pm)’. Sebbene, di fronte all’impossibilità di perseguire tutti i reati, la c.d. circolare Maddalena ha delineato delle priorità e riaperto il dibattito sull’obbligatorietà da intendersi come principio rigido o suscettibile di temperamenti organizzativi, al fine di sopperire alla carenza di risorse in organico.
In ultimo, ma non per importanza, il Csm della magistratura requirente è stato immaginato ricalcando l’impronta lasciata dai Costituenti e basata su tre pilastri: la composizione a maggioranza dei togati, una parte minoritaria di componenti ‘laici’ e la presidenza assegnata al capo dello Stato. In particolare, ‘l’etero presidenza’ è affidata al Presidente della Repubblica in ragione del suo ruolo di garante della Costituzione e della sua funzione di raccordo fra il Csm e gli altri poteri dello Stato, superando così la preoccupazione emersa in sede di Lavori Preparatori che la magistratura potesse divenire un ‘corpo separato’, quasi estraneo rispetto agli altri poteri. La revisione costituzionale replica anche la proporzione prevista in Costituzione per l’attuale CSM: due terzi sono magistrati e un terzo viene scelto tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di servizio. La quota di membri c.d. laici (che, ove prevalesse l’orientamento favorevole alla riforma, saranno scelti mediante sorteggio da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune) conferma il disegno costituzionale di non farne un organo corporativo e separato dal resto dell’ordinamento. Come ha avuto modo di chiarire la Corte costituzionale (sent. n. 142/1973), la composizione mista (laici e togati) è finalizzata a preservare ‘una costante saldatura con l’apparato unitario dello Stato’”.

Alcuni sostenitori del “Sì” definiscono il sorteggio una “medicina amara” necessaria per contrastare il correntismo. I contrari temono invece che si riduca il pluralismo interno alla magistratura. Perché la prima esigenza è più importante della seconda?
“Non sono d’accordo con la definizione ‘medicina amara’ riferita al sorteggio, ritengo, piuttosto, che costituisca un ragionevole metodo di selezione (peraltro, molto noto nel nostro ordinamento in differenti ambiti, dal sorteggio dei giudici del Tribunale dei ministri, al collegio per le accuse al capo dello Stato, ai concorsi universitari, alla composizione della corte d’assise d’appello). Infatti, la ‘dea bendata’ sceglierà, mi lasci dire, ‘non tra passanti’, ma tra magistrati che hanno superato in ingresso un concorso molto selettivo, tra i più difficili previsti nel nostro ordinamento e in possesso di almeno tre valutazioni di professionalità positive (pari a circa 12 anni di esercizio della giurisdizione). Quindi tra professionisti competenti e colti cui è affidato il potere di valutare e incidere, addirittura, sui beni essenziali della persona, rappresentati dalla libertà, la proprietà e ancor prima dalla reputazione e dalla dignità umana. Come si fa a ritenere che vi possa essere tra componenti di tale qualificatissima categoria professionale qualche ‘incapace’ a svolgere compiti di natura prevalentemente amministrativa, strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale?
Del resto, il sorteggio è la risposta radicale alla crisi di credibilità della magistratura – conseguente alle note vicende ‘dell’hotel Champagne’, narrate minuziosamente nel volume ‘Il sistema’ di Sallusti e Palamara – capace di rompere il legame tra le correnti e i componenti togati del Csm. L’autonomia della magistratura è un presidio per le libertà dei cittadini. Se le ‘correnti’ (i gruppi associativi interni) incidono in modo eccessivo sulle carriere dei magistrati, guidate da logiche di ‘appartenenza’, l’indipendenza e il merito del singolo giudice ne risultano gravemente compromessi. Il pluralismo è un valore da preservare, ma il correntismo esasperato costituisce un limite. Il sorteggio servirebbe a ‘spezzare le catene’ del correntismo, senza, peraltro, eliminare le espressioni delle ‘differenti sensibilità culturali’ presenti all’interno della magistratura, ma anzi, valorizzandole. Piuttosto, libererà i componenti togati del Csm dai condizionamenti che potrebbero subire dalla corrente di riferimento, conferendo loro maggiore margine di autonomia nell’espletamento del mandato. D’altra parte, il Consiglio Superiore della magistratura non è un organo politico, l’intenzione dei Costituenti, invero, non era di realizzare una sorta di ‘Parlamentino’ dei giudici; come pure ha precisato la Corte costituzionale, il Csm non rappresenta, in senso tecnico, l’ordine giudiziario, ma è l’organo preposto a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”.

In concreto, quali effetti avrà questa riforma sulla vita dei cittadini? Se dovesse spiegare in un minuto a un elettore indeciso perché votare “Sì”, cosa direbbe?
“In concreto, il cittadino percepirà un processo più equo, dove chi lo giudica è visibilmente distante da chi lo accusa. Votare sì significa completare il principio del Giusto Processo: con un giudice che sia davvero sopra le parti, ‘equidistante’ dalla pubblica accusa e dalla difesa. Significa premiare il merito dei magistrati, sottraendo le loro carriere dal potere delle correnti. È una riforma che rafforza l’indipendenza sia dell’ordine giudiziario nei confronti degli altri poteri dello Stato, con l’elevazione al rango costituzionale, per la prima volta nella storia, dell’indipendenza anche del Pm e non solo del giudice (indipendenza esterna), sia dei singoli magistrati reciprocamente (indipendenza interna), restituendo al cittadino che entra in un’aula di tribunale l’idea di una giustizia giusta.