Entro questo mese si prevedono novità sul sistema sanzionatorio-tributario. Tempi più lunghi sul fronte della riscossione. Si attendono i Decreti attuativi necessari per rendere pienamente operativa la Legge delega numero 111/2023
ROMA – Comincia a dare i primi segnali il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio tributario, un settore che, inserito nella Legge delega sulla riforma tributaria, la numero 111 del 9 agosto 2023 (articolo 20), risulta particolarmente attenzionato dalla Ue e oggetto di numerosi interventi della Corte di giustizia europea.
Il Decreto legislativo in parola, approvato in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2024 (atto n. 144 del mese di aprile 2024), contiene novità di particolare rilievo, intervenendo sia sui Decreti legislativi numeri 471 e 472 del 18 dicembre 1997, nonché sul Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 quest’ultimo riguardante l’aspetto sanzionatorio penale tributario.
Riforma tributaria, sanzioni determinate in misura diversa
Tra le diverse novità si ricorda la previsione di sanzioni determinate in misura diversa da quella attualmente prevista, e ciò al fine di renderle più proporzionate alla gravità della violazione commessa. Ancora più importante, poi, è l’affermazione del principio del “ne bis in idem”. Questa volta, infatti, il Decreto legislativo in commento, seppure ancora in bozza, contraddicendo il vecchio principio del cosiddetto “doppio binario” (tributario e penale), quasi ritornando alla “pregiudiziale tributaria” (venuta meno nel 1982), prevede che la sentenza irrevocabile nel processo tributario (anche a seguito di adesione) avente per oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è esercitata l’azione penale, può essere acquisita nel processo penale ai fini della prova dei fatti.
Allo stesso modo, la sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste o perché il soggetto imputato non lo ha commesso) pronunciata a seguito di dibattimento e per gli stessi fatti oggetto di violazione nel processo tributario, ha, per quest’ultimo procedimento, efficacia di cosa giudicata.
Le sanzioni amministrative possono essere sospese
Il decreto in bozza prevede pure che le sanzioni amministrative possano essere sospese in attesa dell’esito dell’eventuale procedimento penale già intrapreso. Inoltre, il testo definisce in maniera precisa il concetto di “crediti non spettanti” e quello di “crediti inesistenti”. In particolare, per “crediti non spettanti” si intendono quelli fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. Inoltre, sono “non spettanti” i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, fruiti in misura superiore a quella prevista. Per “crediti inesistenti”, invece, si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi.
Lascia perplessi la disposizione contenuta nella bozza di Decreto legislativo secondo la quale le nuove disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie sono applicabili solo per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che ubbidisce a criteri di natura finanziaria, probabilmente perché, diversamente dalle nuove norme di carattere penale-tributario, quelle sulle sanzioni amministrative non trovano capienza nella previsione del Bilancio dello Stato.
Esse, tuttavia, a prescindere da obiezioni di carattere costituzionale, non appaiono in linea con la volontà riformatrice nel settore delle sanzioni, anche quelle di natura amministrativa, che punta essenzialmente a riportare la punibilità delle violazioni tributarie nell’alveo della loro proporzionalità rispetto alla gravità della violazione.