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Riqualificazione di Ognina, il Tar dà ragione al Comune di Catania

Riqualificazione di Ognina, il Tar dà ragione al Comune di Catania
Uno dei rendering per la riqualificazione di Ognina

Rigettato il ricorso presentato dall’associazione sportiva Circolo canottieri Jonica che ritiene di avere un titolo di proprietà su un’area interessata dal progetto. Il legale Barreca: “Valutiamo di rivolgerci al Cga”

CATANIA – “L’ordinamento italiano esclude la possibilità per un privato di acquisire un bene appartenente al demanio pubblico per effetto dell’usucapione”. Ruota attorno a questo assunto la sentenza con cui la seconda sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso presentato dall’Associazione sportiva circolo Canottieri Jonica contro il progetto di riqualificazione di Ognina. Il borgo marinaro è al centro di un investimento da parte del Comune che, grazie a oltre dieci milioni di euro di finanziamento provenienti dal ministero degli Interni, punta a dare un nuovo volto a una delle zone della città più antiche e attraversate. La gara d’appalto per l’affidamento dei lavori è stata aggiudicata l’anno scorso alle imprese Ingegneria Colombrita Costruzioni – già all’opera per la costruzione della nuova cittadella giudiziaria – e Repin.

Il ricorso della Canottieri Jonica sul progetto di riqualificazione

Nel mirino dell’associazione sportiva, presieduta dal professore Luciano Sfogliano, è finita una parte delle aree interessate dal progetto – quella all’altezza del cavalcavia che verrà rimosso – che sarebbe stata considerata a disposizione del Comune, senza tenere conto del titolo di proprietà vantato dalla Canottieri Jonica. “Tale intervento comporterebbe l’ablazione e la demolizione di alcuni volumi utilizzati come depositi, spogliatoi e uffici di sua proprietà, realizzati nel 1962 al di sotto del marciapiede del Viale Artale Alagona, in aderenza al muro di contenimento del terrapieno”, è la tesi dell’associazione che viene ricostruita nella sentenza. Per questo motivo, la Canottieri Jonica ritiene che, per risolvere tutto, sarebbe bastato spostare la costruzione della rampa di collegamento tra il viale Artale Alagona e la piazza sottostante di poco più di tre metri.

Così però non è stato. L’associazione, inoltre, ha contestato presunte difformità tra la soluzione progettuale presentata dallo studio Bodàr in occasione della vittoria del concorso di idee e quello che poi è stato il progetto esecutivo finito al centro della gara per l’affidamento dei lavori. A finire nel ricorso è stato anche l’iter di verifica e validazione del progetto, giudicato fin troppo celere: tre giorni. “Si contesta, altresì, l’incongruità della tempistica che non avrebbe consentito un’adeguata istruttoria”, si legge.

La difesa del Comune: area appartenente al demanio stradale

Per l’amministrazione comunale, tuttavia, ogni pretesa dell’associazione sarebbe infondata in quanto l’area reclamata farebbe parte del demanio e in quanto tale non soggetta a previsioni di alcun tipo in merito a espropri o, al contrario, possibili opposizioni da parte del soggetto che fino a oggi l’ha utilizzato. A ciò si aggiunge che, a dispetto di quanto affermato dalla Circolo Canottieri, secondo cui il titolo di proprietà risalirebbe a metà anni Sessanta, i depositi, così come gli spogliatoi e gli uffici, sarebbero abusivi. “Si evidenzia che la legge nazionale 1150/1942 e il Piano di fabbricazione comunale del 1958 imponevano la licenza edilizia anche per le costruzioni antecedenti al 1967 all’interno del centro abitato”, è stata la difesa del Comune, che ha inoltre messo in discussione la data in cui i manufatti sono stati realizzati: “Compaiono in catasto solo a seguito di una variazione del 1990 e non sono menzionati nell’atto di compravendita del 1965”. L’amministrazione comunale, dal canto proprio, ha assicurato che nel 1965 l’esproprio delle aree in cui sarebbe stato realizzato il cavalcavia furono completate con il soggetto che all’epoca risultava proprietario e che, secondo le affermazioni della Canottieri Jonica, avrebbe in parte ceduto all’associazione le aree.

La sentenza del Tar: beni inalienabili e nessuna usucapione

Per i giudici del Tar non ci sono stati margini per accogliere il ricorso. “Risulta dirimente la questione della natura giuridica dell’area interessata – si legge nella sentenza –. Poiché il suolo in oggetto costituisce una strada pubblica e il relativo marciapiede, esso appartiene al demanio stradale del Comune. Pertanto, anche il sottosuolo deve ritenersi di natura demaniale. L’inalienabilità di tali beni costituisce il fondamento giuridico su cui si basa l’impossibilità per i privati di acquisirli, nemmeno tramite usucapione”. Partendo da ciò, il tribunale afferma che “l’uso protratto nel tempo dei locali-deposito sottostanti il marciapiede non può configurarsi come un elemento idoneo a trasferire diritti di proprietà al Circolo, né tanto meno a giustificare la sua pretesa di usucapire tali beni”.

A non essere state accolte sono state anche le censure riguardanti lo sviluppo del progetto e la sua validazione. Nel primo caso, per i giudici non ci sono i termini per affermare che il progetto esecutivo abbia avuto sviluppi “manifestamente illogici o irragionevoli” rispetto alla proposta che ha vinto il concorso di idee; mentre la seconda critica è stata smorzata così: “La rapidità delle fasi finali di verifica e validazione non è, di per sé, sintomo di illegittimità, specie se svolta da professionisti qualificati, e risponde all’esigenza di celerità imposta per la realizzazione di opere finanziate con fondi vincolati”.

La partita, tuttavia, potrebbe non essersi conclusa qui. “Approfondiremo i contenuti della sentenza e valuteremo l’opportunità di appellarla rivolgendoci al Consiglio di giustizia amministrativa – commenta al Quotidiano di Sicilia l’avvocato Lino Barreca, legale della Canottieri Jonica – Il tribunale di primo grado, a nostro avviso, non ha appurato la veridicità di certi assunti, come il corretto completamento della procedura espropriativa negli anni Sessanta”.