ROMA – La “rottamazione quinquies”, prevista dall’articolo 1 commi da 82 a 101 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio per l’anno 2026) si differenza in modo sostanziale dalle precedenti analoghe definizioni del passato. Si distingue, intanto, per l’ambito temporale al quale fare riferimento (comprende i carichi affondati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 2000 al 2023, con un anno in più rispetto alla rottamazione quater). Ma si distingue anche per altri e più importanti motivi che attengono sia all’ambito oggettivo dei crediti “rottamabili”, sia alle cause che determinano la decadenza dall’agevolazione. Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, si ricorda che, ai sensi del comma 82 dell’articolo 1 della citata legge 199/2025, possono essere estinti, senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e l’aggio spettante all’agente della riscossione, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
A norma del comma 97 dello stesso articolo, possono essere definiti in maniera agevolata anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dalle competenti amministrazioni dello Stato, pagando soltanto la sanzione, ma senza interessi ed aggio. A norma del comma 99, possono essere estinti allo stesso modo, le somme dovute a seguito dell’inefficacia delle precedenti “rottamazioni”, comprese quelle dovute a seguito di mancato versamento dopo la riapertura dei termini del pagamento della “rottamazione quater”, qualora, così come risulta dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in occasione della video conferenza del 26 gennaio 2026 ed esistenti nel proprio sito, i debiti iscritti a ruolo siano stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ed all’ulteriore a condizione che derivino da debiti verso l’Agenzia delle Entrate o l’Inps conseguenti a liquidazioni e non ad accertamenti, ossia che siano della stessa natura di quella ammessi alla definizione con l’ultima rottamazione. Come si può facilmente vedere, rispetto al passato, questa volta le condizioni sono diverse e differenti da quelle precedenti.
Condizioni riguardanti la natura del debito erariale
a) Deve trattarsi di carichi affidati all’agente della riscossione, probabilmente intendendo per tale solo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e ciò in considerazione del fatto che deve trattarsi necessariamente di debiti verso lo Stato o verso l’Inps (che si avvalgono sempre dell’AdER);
b) I crediti erariali definibili (oltre alle sanzioni per violazione al codice della strada irrogate dalle Prefetture) sono solo quelli che nascono dall’attività di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate e dall’Inps;
c) Sono esclusi i crediti erariali nascenti da attività di accertamento;
d) Sono esclusi i crediti degli enti locali, come l’Imu e la Tari, (per i quali esistono disposizioni particolari, ossia quelle previste dallo stesso articolo 1 della legge 199/25, commi da 102 a 110).
e) Sono definibili anche le somme ancora dovute in caso di mancato pagamento di alcune delle rate delle precedenti rottamazioni o della norma di riapertura dei termini di pagamento ella rottamazione quater, a condizione, come già detto, che siano stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e che siano della stessa natura delle somme che rientrano nell’ambito oggettivo della rottamazione quinquies.
Condizioni riguardanti il pagamento delle somme dovute
Le differenze riguardanti il versamento delle somme dovute a seguito dell’istanza di definizione riguardano essenzialmente le modalità di pagamento. Quest’ultimo, infatti, a norma del comma 83, può avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenze espressamente indicate dalla stessa norma.
Condizioni riguardanti la decadenza dall’agevolazione
A norma del comma 95, la definizione non produce effetti (per cui riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione con l’acquisizione dei versamenti effettuati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto) in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Ciò vuol dire che, contrariamente al passato, quando cioè bastava il mancato pagamento di una sola rata per fare saltare tutta la rottamazione, questa volta, perché si verifichi la decadenza, occorre il mancato pagamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata. Da notare che non si applica la disposizione che considera tempestivi i versamenti fatti con un ritardo non superiore a 5 giorni. Quindi, come già detto, i crediti degli Enti locali, affidati all’agente della riscossione o con la riscossione gestita da soggetti diversi dall’AdER o gestita in proprio, sono fuori dalla Rottamazione Quinquies. I commi da 102 a 110 dello stesso articolo 1 della legge 199/25, però, prevedono anche per questi crediti “locali”, che rappresentano una percentuale vicina al 50% del totale delle somme iscritte a ruolo, stabiliscono che dovranno essere gli stessi Enti locali, con propri regolamenti, a decidere se ed in che modo consentire la definizione agevolata dei loro crediti, come l’Imu e la Tari (ad esclusione dell’Irap), le compartecipazioni, le addizionali ai tributi erariali ed anche i crediti di natura patrimoniale. Più in particolare, il comma 102 del ripetuto articolo 1, stabilisce sostanzialmente che, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, i cennati Enti locali possono introdurre autonomamente, con i provvedimenti con i quali si introducono i tributi, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni.
La legge, tuttavia, lascia alcuni dubbi, ancora non chiariti
Non è chiaro, principalmente se rientrano nel perimetro di definizione degli enti locali i crediti affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Infatti la legge, così come è attualmente formulata, consente l’interpretazione secondo la quale la definizione dei tributi locali sia consentita solo per i crediti affidati ad enti di riscossione diversi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure gestiti in proprio. Ciò lo si desume dal fatto che la “rottamazione” erariale riguarda solo crediti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps che si avvalgono solo dell’AdER. Insomma, un insieme di questioni, che potrebbero dar luogo a censure di natura costituzionale. Si pensi, ad esempio, ai crediti erariali a causa della disparità di trattamento che riguarda i soggetti “decaduti” i quali possono ora avvalersi della più recente rottamazione al contrario di quelli in regola con i pagamenti previste dalla rateizzazione ancora in corso, che invece devono accontentarsi delle regole, meno favorevoli, della precedente rottamazione. Altro tema quello relativo ai crediti locali, materia per la quale si potrebbero ravvedere questioni di legittimità costituzionale in considerazione della (possibile) disparità tra i crediti locali affidati all’AdER e quelli affidati ad altri soggetti, oppure la disparità di trattamento tra i contribuenti appartenenti a comuni che decidono di concedere la definizione agevolata e quelli che , invece, decidono (talvolta anche per motivi legati al bilancio) di no.
Sarebbe opportuno, a questo punto, che il ministero delle Finanze fornisse i necessari chiarimenti e che il Legislatore provvedesse ad emanare disposizioni correttive, principalmente al fine di: concedere la definizione a tutti i soggetti “decaduti” dalle precedenti rottamazioni, anche nel caso in cui tali crediti siano di natura diversa da quella di mera liquidazione dell’imposta; ammettere alla “rottamazione quinquies” anche coloro che sono in regola con le rate della “quater” e vogliono fruire delle condizioni più favorevoli; concedere la facoltà agli Enti locali di ammettere alla definizione tutti i crediti di loro spettanza, a prescindere dal soggetto al quale gli stessi crediti sono stati affidati per la riscossione.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

