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Rottamazione quinquies, fare domanda significa riconoscere tutti gli atti. Ecco cosa cambia

Rottamazione quinquies, fare domanda significa riconoscere tutti gli atti. Ecco cosa cambia

Gli atti per cui si chiede la definizione agevolata si presumono sempre già a conoscenza di chi ha presentato l’istanza. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già attivato la piattaforma informatica per la presentazione delle domande

ROMA – Con ordinanza 32030/2024, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui l’avvenuta presentazione dell’istanza di definizione agevolata (“rottamazione”), oltre a produrre, rispettando in maniera puntuale e diverse condizioni previste dalla legge, la definizione richiesta e gli altri benefici (sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, inibizione di nuove azioni cautelari e/o esecutive, sospensione dei pignoramenti in corso, momentanea cancellazione della condizione di morosità del debitore per i pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, rimborsi e Durc), comporta anche il riconoscimento implicito di tutti gli atti oggetto della definizione stessa.

Rottamazione delle cartelle: il principio affermato dalla Cassazione

È un principio espresso con riguardo alle precedenti “rottamazioni”, ma che certamente vale anche per la più recente versione (la “quinquies”) prevista dalla recente Legge di bilancio n. 199 del 20 dicembre 2025, all’art. 1, commi da 82 a 110.

Nel presentare l’istanza all’Agente della Riscossione, la cui scadenza, come è noto, è fissata al 30 aprile 2026, bisogna quindi tener presente che non si potrà più eccepire la mancata notifica degli atti dei quali si chiede la definizione, atti per i quali, seguendo il principio enunciato dalla Cassazione, scatta una presunzione di avvenuta conoscenza, a prescindere da qualunque eventuale irregolarità riguardante la loro notifica.

Tale presunzione, peraltro, continua a sussistere anche nel caso in cui il contribuente decada, per qualsiasi motivo, dai benefici legati all’efficacia della definizione agevolata richiesta.

Rateizzazione e presunzione di conoscenza degli atti

Si ricorda, comunque, che gli stessi effetti (la presunzione di avvenuta conoscenza degli atti), sempre secondo la Corte di Cassazione, si producono anche in caso di presentazione di istanza di rateazione ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973.

Rottamazione quinquies: ambito di applicazione e caratteristiche

Con riguardo alla recente “rottamazione quinquies”, torna utile ricordare che:

  1. Riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
  2. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, telematicamente, entro il 30 aprile 2026.
  3. Il beneficio della rottamazione consiste nella possibilità di pagare il debito (tributario o contributivo) al netto delle sanzioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dell’aggio dovuto all’esattore.
  4. Contrariamente alle quattro precedenti definizioni di questo genere, che hanno consentito il pagamento agevolato dei tutti i debiti erariali e contributivi iscritti a ruolo, compresi quelli conseguenti ad atti amministrativi di accertamento, la “rottamazione quinquies” è consentita limitatamente alle somme derivanti da dichiarazioni presentate senza il pagamento delle somme dovute, praticamente solo gli esiti dei controlli automatici e formali (articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/72, e articoli 54 bis e 54 ter del Dpr 633/72), nonché le somme dovute a seguito dell’omesso versamento dei contributi previdenziali Inps.

Sono definibili anche le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali e, in questo caso, la definizione si ottiene con il pagamento della sanzione dovuta, al netto degli interessi e dell’aggio spettante all’esattore.

  1. Sono definibili le somme dovute a causa dell’inefficacia delle precedenti definizioni (dalla prima rottamazione fino alla quarta), comprese le somme dovute per la riammissione alla rottamazione quater (art. 3 bis del Dl 202/2024) per i soggetti che al 31 dicembre 2024 erano decaduti dall’agevolazione per mancato pagamento delle somme previste.
  2. Tutte le somme “definibili”, allo scopo di agevolarne l’individuazione, saranno rese note al debitore dall’Agente della Riscossione, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  1. L’Agente della Riscossione, ricevuta l’istanza del contribuente, comunica al debitore, entro il 30 giugno 2026, l’importo delle somme dovute e delle eventuali singole rate richieste, con la relativa data di scadenza.
  2. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2027, oppure ratealmente, con interessi nella misura del 3%, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con un limite minimo di ogni singola rata di 100 euro.
  3. La decadenza dalla definizione agevolata si verifica con il mancato pagamento della prima (o unica) rata, di due rate successive (anche non consecutive), ovvero in caso di mancato versamento dell’ultima rata.
  4. Non è prevista la tolleranza di cinque giorni che, anche nel caso della precedente rottamazione, consentiva di considerare tempestivo il versamento tardivo ma effettuato entro cinque giorni dalla naturale scadenza.

Piattaforma Agenzia delle Entrate-Riscossione: come presentare l’istanza

Giova ricordare, infine, che dallo scorso 20 gennaio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato, nel proprio sito istituzionale, la piattaforma informatica per la presentazione dell’istanza di rottamazione, fornendo contemporaneamente, oltre alle istruzioni per l’invio della richiesta di definizione agevolata, anche gli estremi delle cartelle “rottamabili”.