La Rottamazione quinquies è partita da qualche giorno. O meglio, c’è la possibilità di presentare domanda d’adesione via telematica fino al 30 aprile. Come è noto è possibile tramite questa misura la definizione agevolata dei debiti fiscali permettendo di sanare cartelle affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando l’importo netto e alcune spese accessorie ma senza interessi e more di sorta.
Due, però, sono i nodi cruciali dei contribuenti: cosa succede se non si paga una rata e quali multe sono incluse nella nuova definizione agevolata? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un elenco composto da 19 faq (domande e risposte frequenti).
In particolare sono escluse le multe per violazioni al codice della strada emesse da enti locali: solo quelle delle amministrazioni dello Stato (Prefetture) possono rientrarvi. La norma, inoltre, non prevede la possibilità di aderire per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni.
La Faq numero 15 invece risponde ai dubbi sulle rate: se non si versano due rate anche non consecutive, il beneficio della Rottamazione-quinquies decade.
A seguire l’elenco dettagliato di tutte le domande e risposte ufficiali.
FAQ n. 1
Qual è l’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies?
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di
- accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
- Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della
- Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:
- delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
FAQ n. 2
Quali sono i debiti esclusi dalla Rottamazione-quinquies?
La norma esclude tutti i debiti diversi dalle fattispecie elencate nella FAQ n. 1.
Per quanto riguarda i carichi già indicati nelle domande di adesione alla Rottamazione-quater o alla Riammissione alla Rottamazione-quater, la norma prevede l’esclusione di quelli che, seppur rientranti nelle sopra citate fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
FAQ n. 3
Ho una cartella con carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?
No. La norma prevede che siano “rottamabili” solo le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture).
FAQ n. 4
Nella mia posizione debitoria complessiva ho una cartella relativa alla tariffa dei rifiuti del Comune e un’altra cartella per un bollo auto, posso aderire alla Rottamazione-quinquies per entrambe?
No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni.
FAQ n. 5
Ho un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?
No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall’Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972).
In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies.
FAQ n. 6
Per aderire alla Rottamazione-quinquies devo fare una richiesta?
Si, la Legge n. 199/2025 stabilisce che il contribuente manifesti la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblica sul proprio sito internet.
FAQ n. 7
Come posso presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- in area riservata, con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’Inps) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.
Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non Pec), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Se presenti la domanda in area riservata, il servizio ti propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se presenti la domanda in area pubblica, potrai inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione- quinquies e quindi “definibile”.
FAQ n. 8
Come posso verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies prima di presentare la domanda di adesione?
Se presenti la domanda di adesione tramite il servizio in area riservata sono già visualizzabili i soli debiti definibili e puoi, pertanto, selezionare quelli per i quali intendi aderire alla Rottamazione-quinquies.
Puoi comunque richiedere anche il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest’ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.
Il Prospetto informativo contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell’Inps che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).
FAQ n. 9
Ho un contenzioso con Agenzie delle entrate-Riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Posso farlo?
Sì, la Legge n. 199/2025 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
FAQ n. 10
Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?
Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di accoglimento della domanda contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione- quinquies;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.
FAQ n. 11
Se presento la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
FAQ n. 12
Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies?
La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione- quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
FAQ n. 13
Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?
Puoi scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione.
La legge prevede che puoi pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.
FAQ n. 14
Come posso pagare le somme dovute per la Rottamazione-quinquies?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
FAQ n. 15
Cosa succede in caso di mancato o insufficiente pagamento?
La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la “decadenza” dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.
FAQ n. 16
In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 15), cosa succede nel caso in cui ho scelto di pagare in unica soluzione ed effettuo il pagamento dopo il 31 luglio 2026?
Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.
FAQ n. 17
In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 15) cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall’ultima?
Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.
Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.
Facciamo un esempio:
nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.
Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione- quinquies e la ripresa delle attività di recupero.
FAQ n. 18
Ho aderito alla Rottamazione-quinquies per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?
La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione- quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.
FAQ 19
Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti per i quali non intendo aderire o non posso aderire, in quanto “non rottamabili”, cosa succede?
In tal caso, la norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai “carichi definibili” che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 luglio 2026, (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (“non rottamabili”), potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Segui tutti gli aggiornamenti di QdS.it
Segui QdS.it su Google Non perderti inchieste, news e video
WhatsApp Le notizie anche sul canale di QdS.it

