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VIDEO | Scadenza Imu di dicembre: come pagare, agevolazioni ed esenzioni

Tra le scadenze fiscali previste nel mese di dicembre c’è anche quella dell’Imu, l’Imposta municipale propria, fissata per giorno 16 e dovuta solo per alcune tipologie di immobili come le seconde case. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Imu, la scadenza di dicembre

L’Imu è un’imposta dovuta solo se si rientra nelle categorie soggette a tassazione. Le scadenze previste quest’anno erano due: quella passata, del 16 giugno, per il pagamento dell’acconto o della rata unica, calcolata in base ad aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Per l’acconto l’importo corrisponde al 50% di quanto versato nel 2024. La prossima scadenza, del 16 dicembre, riguarda invece il saldo dovuto da chi a giugno ha pagato solo la prima rata, applicando le deliberazioni comunali pubblicate entro il 28 ottobre dal Mef.

Chi deve pagare l’Imu

A dover pagare l’Imu sono le seguenti categorie: i proprietari di fabbricati, seconde case, terreni e aree edificabili; i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; i concessionari di aree demaniali; gli utilizzatori di immobili in leasing, anche se in costruzione; il coniuge assegnatario della casa familiare a seguito di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio.

Imu, chi è esentato

Esistono dei casi in cui si è esenti dal pagamento dell’Imu. Dall’1 gennaio 2014, l’imposta non è più dovuta sull’abitazione principale, cioè l’immobile in cui si dimora abitualmente e in cui è registrata la residenza anagrafica. Se uno dei due requisiti manca, l’immobile è considerato seconda casa e diventa soggetto al versamento.

Rientrano nell’esenzione: abitazioni principali non di lusso (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7); immobili equiparati all’abitazione principale; immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva e venga poi presentata la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2026, anche in caso di cessazione dei presupposti per fruire dell’esonero; terreni agricoli detenuti e coltivati da coltivatori diretti, situati nelle isole minori, nei Comuni montani esenti o parzialmente esenti, o con destinazione agro-silvo-pastorale non modificabile; immobili appartenenti a enti non commerciali; immobili ubicati nella Zes Unica Mezzogiorno (acquisti o costruzioni dal 2025 destinati ad attività d’impresa); beni immobili a uso culturale, come musei, archivi e biblioteche; edifici destinati esclusivamente al culto; immobili dell’Accademia dei Lincei; fabbricati appartenenti al gruppo catastale E (da E/1 a E/9); immobili situati in territori colpiti da calamità naturali con stato d’emergenza in corso o prorogato.

Le agevolazioni

Per il 2025 restano confermate anche alcune agevolazioni: riduzione del 50% per immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli); riduzione del 50% per fabbricati riconosciuti come beni di interesse storico o artistico; riduzione del 50% per immobili dichiarati inagibili o inabitabili; riduzione del 50% per un unico immobile posseduto da pensionati residenti all’estero, titolari di pensione convenzionata con l’Italia; riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato.

Come calcolare il saldo Imu

Per calcolare del saldo Imu, si parte dalla rendita catastale attribuita all’immobile all’1 gennaio 2025, che deve essere rivalutata del 5%. Questo indicatore va moltiplicato per il relativo coefficiente moltiplicatore, a seconda del tipo di immobile. Le aliquote 2025 vanno cercate sui siti del Comune o su quello del Dipartimento delle Finanze. 

Come versare l’Imu

Il versamento dell’Imu si effettua con il modello F24 o con bollettino postale. Nello specifico, nel modello F24, sezione “Imu e altri tributi locali”, vanno indicati il codice catastale del Comune, il numero di immobili per cui si esegue il versamento, l’anno di imposta (2025), l’importo da versare raggruppato, con codice tributo, per singola tipologia di immobile.  Occorre barrare la casella “saldo”. Nello spazio rateazione non si indica nulla e il pagamento va effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore.