Seggiolini antiabbandono, via al bonus. In Gazzetta il decreto - QdS

Seggiolini antiabbandono, via al bonus. In Gazzetta il decreto

Michele Giuliano

Seggiolini antiabbandono, via al bonus. In Gazzetta il decreto

martedì 25 Febbraio 2020

Richiedibile l'incentivo per l'acquisto: un buono spesa elettronico da trenta euro spendibile entro i trenta giorni successivi. Un incentivo per ciascun bambino. Serve il codice fiscale

PALERMO – È richiedibile il bonus-seggiolini, ovvero l’incentivo statale rilasciato all’atto dell’acquisto di un seggiolino antiabbandono obbligatorio per trasportare bambini fino ai 4 anni di età. E’ approdato in questi giorni in Gazzetta Ufficiale, infatti, il decreto ministeriale che lo regola e che ne ha stabilito le modalità di fruizione.

Il bonus può essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale tramite registrazione sul sito della Sogei (http://www.sogei.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/116) accessibile anche dal sito del Ministero dei trasporti.

L’erogazione avviene tramite emissione di un buono spesa elettronico di 30 euro, questo l’importo del bonus, utilizzabile per l’acquisto del seggiolino allarmato entro 30 giorni. Se il buono non viene utilizzato entro questo lasso di tempo ne deve essere richiesto un altro.

La legge consente di fruire di un incentivo per ogni bambino, quindi il contributo è associato al codice fiscale del minore.

“Considerando che l’obbligo di dotarsi del seggiolino vige già dal 7 novembre scorso – precisa Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo – il decreto consente la fruizione del bonus anche per chi avesse già effettuato l’acquisto. E’ necessario in questo caso fare la richiesta sul sito Sogei allegando copia dei giustificativi di spesa, quindi scontrino fiscale o fattura, entro 60 giorni dall’operatività della piattaforma, ovvero entro il 20 aprile prossimo. Il rimborso poi seguirà tramite accredito sul conto corrente le cui coordinate Iban sono fornite al momento della presentazione della richiesta”.

I fondi dedicati, utilizzabili fino ad esaurimento per il rimborso, sono di 20,1 milioni di euro in totale per il biennio 2019/2020. L’applicazione delle sanzioni per chi non si dota del seggiolini, variabili da 83 a 333 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente, decorrerà dal 6 marzo prossimo. La sfasatura temporale rispetto al 7 novembre dello scorso anno è stata concessa per dar tempo ai produttori di adeguarsi e ai consumatori di informarsi. La legge 117/2018 è intervenuta sul Codice della strada, sull’art.172, introducendo l’obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono sui seggiolini per i bambini trasportati in auto.

L’obbligo riguarda i conducenti di veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 (tutti quelli destinati al trasporto di persone) immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni. I dispositivi devono possedere determinate caratteristiche fissate da un decreto ministeriale giunto (in ritardo) lo scorso ottobre, sia in termini tecnico-costruttivi, sia in termini di funzionalità.

Innanzitutto la conformità alle normative europee in materia di sicurezza del prodotto e alle prescrizioni che riguardano la compatibilità elettromagnetica, la marcatura Ce, la dotazione di sistemi elettronici intelligenti e di sensori, la segnalazione dei livelli di carica rimanente (se a batteria), tutte caratteristiche che devono essere “certificate” dai produttori tramite rilascio di una dichiarazione di conformità redatta su modello allegato al decreto. il dispositivo deve attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente; deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento della propria attivazione; in caso di allarme, deve attirare subito l’attenzione del conducente attraverso segnali visivi, acustici o aptici (del tatto), percepibili dentro o fuori dall’auto.

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