Separazione, infedeltà e risarcimento danni - QdS

Separazione, infedeltà e risarcimento danni

Sebastiano Attardi

Separazione, infedeltà e risarcimento danni

martedì 19 Gennaio 2021

La fedeltà tra i coniugi è come il coraggio: o si ha oppure non si ha

Il dovere di fedeltà è uno degli elementi base su cui dovrebbe basarsi il matrimonio, o meglio ancora l’unione di due persone che si amano e vogliono percorrere assieme il viale della loro vita. Purtroppo, però, la fedeltà tra i coniugi è come il coraggio: o si ha oppure non si ha se è vero che la maggior parte non l’osserva.

Ciò può derivare dal temperamento personale del soggetto traditore – per cui non si può fare nulla per rimediare – oppure, ed è statisticamente quello che accade il più delle volte, perché l’amore materiale (leggasi sesso) con il passare del tempo tende, per sua natura, ad attenuarsi per cui si cerca in altri incontri il relativo rimedio. Ed è così che molti matrimoni resistono nel tempo, proprio perché c’è sempre una terza gamba supplementare che sorregge le due incerte “gambe dell’abitudine”.

Questa è purtroppo la realtà dei fatti, ed occorre prenderne atto. Così come ne hanno preso atto – pur non esistendo una specifica norma in subiecta materia – i giudici italiani. Quest’ultimi, partendo da ragionamenti poco convincenti – ciò bisogna dirlo – sul piano giuridico, risarciscono ora, al coniuge tradito, il “danno da infedeltà”.

La Cassazione infatti, con la recente sentenza n. 26383/2020), ha riconfermato l’applicabilità del rimedio risarcitorio alla violazione del “dovere di fedeltà coniugale”, e ciò a prescindere ovviamente dalla pronunzia d’ addebito della separazione, e ciò “sempre che la condizione di afflizione e dolore indotta nel coniuge, superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca , nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale è in ipotesi appunto quello alla salute od alla dignità personale”.

Come debba essere poi risarcito il danno purtroppo è lasciato all’ “arbitrio” (meglio: discrezionalità) del Giudice della sezione famiglia. Esso quindi viene aggiunto alla sentenza di separazione giudiziale “con addebito”, quella che un tempo veniva denominata “separazione per colpa” dell’altro coniuge (appunto il fedifrago).

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