Il diritto dei nonni di continuare a mantenere i rapporti affettivi e di frequenza con i nipoti minori
Il semplice fatto che i coniugi si separino non deve impedire, in linea di principio, che i nonni non possano più incontrare i propri nipoti e che quest’ultimi possano incontrare i primi.
A garantire ciò è l’art. 317 bis del codice civile, il quale prevede il diritto degli ascendenti, e cioè dei nonni, di continuare a mantenere i rapporti affettivi e di frequenza con i nipoti minori. Il Giudice, quando deve decidere in merito perché v’è contrasto, pone sempre come principale interesse quello del minore.
Infatti, innanzitutto dovrà valutare, anche con prova testimoniale, se la frequentazione dei nonni procuri piacere ai nipoti, oppure dispiacere. In quest’ultimo caso, l’opposizione alla frequentazione da parte dei genitori del minore è legittima, motivo per cui il Giudice potrà negarla stabilendo la fine di ogni contatto.
Se invece il Giudice non ravvisi dei rischi per il loro benessere – dopo aver sentito personalmente anche il loro (dei nipoti) punto di vista- valuterà ogni cosa. Infatti, metterà sul piatto della bilancia il rischio di disturbo alla loro serenità e tranquillità oppure il vantaggio che deriverà dalla presenza e dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo e formativo che riguarda i nipoti, senza imporre la loro presenza se quest’ultimi non la gradiscano.
Per evitare ogni futura discussione in merito è opportuno che i coniugi – nel redigere il “piano genitoriale”- prevedano espressamente la presenza dei nonni nel percorso della crescita dei nipoti.