CALTANISSETTA – Limitazione alla somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine sino al 30 settembre nelle vie e nelle piazza interessate dagli eventi che si terranno per il “Settembre nisseno”. È quanto previsto nell’ordinanza sindacale n. 22 dello scorso 20 settembre.
Il provvedimento, come si legge nell’ordinanza, è stato adottato in considerazione del notevole incremento di persone che parteciperanno alle manifestazioni e che si prevede consumeranno bevande lasciando bottiglie sparse tutto ciò con grave nocumento per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana specie in caso di fenomeni di esodo improvviso, panico collettivo o al presentarsi di alterchi o risse.
L’ordinanza ordina per i gironi 21-23-28 agosto e per i giorni 02-03-13-14-18 -23-24-25-26-27 settembre, dalle ore 15 alle ore 24, il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine in corso Umberto, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi e in tutte le strade limitrofe ad esse.
Stesso provvedimento per oggi, per il 16 e il 20 settembre, dalle ore 15 alle ore 24 in viale Regina Margherita, viale Amedeo e in tutte le strade limitrofe; il 4 settembre, dalle ore 15 alle ore 24 in via Libertà, via Bissolati; il 6 settembre, dalle ore 15 alle ore 24, in tutto il villaggio Santa Barbara; l’8 e il 21 settembre, dalle ore 15 alle ore 24 in via Pietro Nenni; il 10 settembre, dalle ore 15 alle ore 24, in via Stefano Candura, via Michelangeli e tutte le strade a esse limitrofe; il 22 settembre, dalle ore 15 alle ore 24, in viale Conte Testasecca, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, via Crispi, via Berengario Gaetani e in tutte le strade ad esse limitrofe.
La somministrazione, vendita e consumo dovrà avvenire con l’uso di contenitori di plastica o di carta nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo.
Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. Gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla vendita di tali prodotti sono onerati, per tutta la durata dell’evento, all’attivazione di servizio di raccolta di eventuali contenitori in vetro o lattine presenti comunque nell’area.
In caso di inosservanza del provvedimento sono previste sanzioni amministrative pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di 50,00 euro. Prevista altresì la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande in contenitori di vetro o lattine, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

