L’esenzione spetta ai datori che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali o collettivi
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 vengono riconosciuti gli sgravi contributivi a chi assume o trasforma contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Il messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021 attuativo
della Decisione UE C (2021) del 16
settembre 2021 con i quali attuano quanto sanciscono dai commi da 10 a
15 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 /legge di bilancio 2021), la quale normativa prevede per i datori di
lavoro privati la riduzione dei contributi previdenziali al 100%, nel limite
massimo di 6.000 euro annui, con una
durata massima di trentasei mesi e
per gli stessi datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità
produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna la durata massima di tale esonero è di quarantotto mesi per i datori di lavoro
privati che assumo o trasformano rapporti di lavoro da tempo determinato a
dipendenti di età inferiore a trentasei anni che non hanno avuto, durante la
loro vita lavorativa, rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso
datore di lavoro o con altri datori di lavoro
Infine occorre sottolineare che l’esenzione in discorso spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
A chi non spetta l’esonero
L’esonero in discorso non è riconosciuta:
- alle imprese del settore finanziario;
- ai rapporti di apprendistato ed ai contratti di lavoro
domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede
l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella
ordinaria.
Incumulabilità
Il qui detto esonero è incumulabile:
- con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi
- con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni,
- con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate.
È opportuno sottolineare che per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla
fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso
Uniemens
A partire dal mese di settembre 2021 i datori di lavoro beneficiari dell’esenzione qui
detta devono indicare, nelle comunicazioni emens uno dei seguenti codici a
seconda della loro posizione:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà
essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge
n.178/2020”;
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020 (per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Salvatore Freni