Benefici contributivi per nuove assunzioni nel biennio 2021/22 - QdS

Benefici contributivi per nuove assunzioni nel biennio 2021/22

Benefici contributivi per nuove assunzioni nel biennio 2021/22

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mercoledì 10 Febbraio 2021

La legge di bilancio 2021 prevede sgravi contributivi al fine di favorire nuova occupazione di giovani entro il 36° anno di età. Ecco come fare per ottenerli.

L’articolo unico della legge 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2021) dispone, ai commi da 10 a 19, che per le nuove assunzioni, la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuati nel biennio 2021/2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è riconosciuto l’esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di € 6.000 annui , con riferimento a soggetti che alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale sgravio contributivo è riconosciuto per 48 mesi ai datori di lavoro privati che assumono in una sede o unità produttiva situate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna.

A CHI SPETTA L’ESONERO

L’esone spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto a licenziamenti nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, né vi procedano nei 9 mesi successivi nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

Lo sgravio in discorso
non si applica alle prosecuzioni di contratto ed alle assunzioni di soggetti
che hanno svolto tirocini professionalizzanti e rapporti simili da parte delle
imprese presso le quali si è avuto uno dei rapporti appena detti, ai sensi
dell’art. 1, commi da 106 a 108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’efficacia delle riduzioni contributive sin qui dette è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

ASSUNZIONE DI DONNE

In via sperimentale, per le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi  strutturali  dell’Unione  europea  e   nelle   aree   di   cui all’articolo 2, punto 18),  lettera  e),  del  predetto  regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti effettuate nel biennio 2021.2022, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di € 6.000 annui.

Le assunzioni di cui sopra devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle or pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società   controllate   o   collegate   ai   sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti  capo,  anche  per interposta persona, allo stesso soggetto.

 Inoltre, lo stesso articolo prevede, ai commi da 29 a 32, che per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori assicurati ai fini previdenziali presso l’INPGI, i contributi dovuti da tale Istituto fino al 31 dicembre 2021 siano a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione.

Salvatore Freni

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