Sgravi contributivi per assunzioni di donne vittime di violenza di genere - QdS

Sgravi contributivi per assunzioni di donne vittime di violenza di genere

Sgravi contributivi per assunzioni di donne vittime di violenza di genere

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martedì 14 Settembre 2021

L'Istituto ricorda che i datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381

Con la Circolare n. 133 del 10 settembre 2021, l’INPS fornisce chiarimenti sul riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, nel corso del 2021, da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere (art. 1, comma 220, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 12, comma 16-bis, del Decreto Ristori, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176).

In primo luogo, l’Istituto ricorda che i datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, cioè le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare, l’incentivo spetta in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio (art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in L. 15 ottobre 2013, n. 119).

L’Ente precisa che lo sgravio contributivo può essere riconosciuto, oltre che per le assunzioni eseguite nel corso dell’anno 2018, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 – a tempo pieno e a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) – inclusi i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato, i rapporti di apprendistato e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano escluse, invece, le ipotesi di conversione a tempo indeterminato di rapporti a termine, i rapporti di lavoro intermittente nonché le prestazioni di lavoro occasionale (di cui all’art. 54 bis del D.L.  24 aprile 2017, n. 50).

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.

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