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Nuovi sgravi contributivi per il settore spettacoli, come accedere ai benefici

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Nuovi sgravi contributivi per il settore spettacoli, come accedere ai benefici

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martedì 16 Novembre 2021

L’Inps, con apposita circolare, dispone nuovi sgravi contributivi sino al 30 novembre 2021 del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo e culturale

Con la circolare n. 124 dello scorso 11 novembre 2021 l’Istituto della Previdenza Sociale (INPS) proroga dal 26 maggio 2021 al 30 novembre 2021 gli sgravi contributivi per i datori di lavoro privati dei seguenti settori: del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Tali sgravi si applicano ai
contributi previdenziale a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche ed esclusi i premi dei contributi
dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Possono accedere ai
benefici in discorso i datori di lavoro apparenti alle categorie anzidette che abbiano
fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra
i mesi di gennaio e marzo 2021.

La misura del qui detto
esonero è pari al doppio delle ore di trattamento di integrazione salariale
utilizzati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

È utile precisare che il
ripetuto esonero è riconosciuto ai datori di lavoro in discorso a prescindere  che assumano o meno la natura di imprenditori.

Infine è anche utile
precisare che l’INPS accetta le presenti richieste di esonero fino ad un
massimo di 770,9 milioni di euro, raggiunto
tale ammontare l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere
verificato la sufficiente capienza delle risorse.

Come si calcolano i trattamenti di integrazione
salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale anticipati
dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per
ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati
trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva
astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più
ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento
fruite * 2.

Per i trattamenti di integrazione salariale a
pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per
ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati
trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota
contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione
oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.

Come presentare le richieste di esonero

Per quanto riguarda le modalità di richiesta del
presente esonero, l’INPS comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente
sul sito internet www.inps.it, è
stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta
dell’esonero in trattazione.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente circolare.

Per essere autorizzato alla fruizione
dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione,
dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di
istanza on-line “SOST.BIS_ES”,
una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire
    dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o
    grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione,
    che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il
    doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra
    gennaio 2021 e marzo 2021.

Il caso particolare

In caso di fusione aziendale (sia per unione che per
incorporazione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal
processo di unione/incorporazione, nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale
operazione societaria, nel modulo di richiesta dell’esonero, in particolare
nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i
trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà
essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione
aziendale. Al riguardo, si precisa che anche nelle ipotesi di fusione,
l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione)
rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i
settori qui menzionati.

Successivamente all’accantonamento delle risorse,
inizialmente effettuato in base a quanto indicato nella domanda telematica e
poi verificato in termini di coerenza sulla base della contribuzione datoriale
non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei richiamati
periodi, il soggetto interessato verrà autorizzato a godere dell’importo
calcolato.

La fruizione del beneficio potrà avvenire nei limiti
della contribuzione datoriale esonerabile.

In caso di erroneo calcolo da parte dell’Istituto

Resta ferma, per il datore di lavoro che ritenga il
calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici
dell’Istituto non sia coerente, la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla
ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta
di riesame alla Struttura territoriale competente dell’importo effettivamente
spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente
al modulo di domanda ““SOST.BIS_ES
in trattazione. La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di
riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà
rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento
dell’esonero, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva
misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.

Salvatore Freni

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