ROMA – Tra le modifiche e le novità contenute nell’ultimo Decreto fiscale dopo la sua conversione in legge, ossia il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito nella legge n. 88 del 22 maggio 2026 (la più importante tra queste novità è certamente l’estensione alle entrate locali della Rottamazione quinquies), ce ne è una, all’articolo 2-ter, che riguarda i professionisti.
Cosa prevede l’articolo 48 bis del Dpr 602/73
Giova ricordare, al riguardo, che l’articolo 48 bis, comma 1 ter, del Dpr 602/73 interviene quando si tratta di effettuare pagamenti (anche quando relativi a redditi di lavoro autonomo) da parte della Pubblica amministrazione, comprese le società a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del soggetti con debiti iscritti a ruolo.
Per la verità la norma di cui ora parliamo, che era stata inserita nel Decreto riscossione (602/73) dalla legge di Bilancio per il 2026, stabiliva già, seppure sempre a partire dal 15 giugno 2026, che nel pagare i compensi di qualunque importo spettanti agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, compresi i compensi per “gratuito patrocinio”, gli Uffici della Pubblica amministrazione hanno preventivamente il dovere di verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso di inadempimento del professionista, a differenza di quanto avviene ancora per tutti gli altri soggetti debitori, per i quali continua a esistere per l’Ente che deve pagare il corrispettivo/compenso solo l’obbligo della segnalazione all’Agente della Riscossione per procedere eventualmente al “pignoramento presso terzi”, ex art. 72 del Dpr 602/73, gli Enti interessati sono ora tenuti a essere molto più incisivi, effettuando il pagamento in favore dell’Agente della Riscossione (compensazione obbligatoria), fino a concorrenza del debito, e del beneficiario limitatamente all’importo eccedente le somme iscritte a ruolo.
Come cambia la compensazione obbligatoria
Dal prossimo 15 giugno, questa norma, entrando in vigore, viene resa meno rigorosa. Da tale data, infatti, per i professionisti la compensazione obbligatoria con eventuali debiti iscritti a ruolo e non saldati scatterà, ma soltanto quando il debito iscritto a ruolo (da cartelle di pagamento o da atti di accertamento impo-esattivi), non pagato, è d’importo complessivo almeno pari a 5.000 euro, a prescindere dalla data di effettuazione dell’operazione.
Fortuna che tra qualche giorno, con l’introduzione della nuova norma, ci sarà questa soglia di 5.000 euro. Si tratta, infatti, di una misura che non solo discrimina tra contribuenti che svolgono attività diverse, ma impedisce ai professionisti di difendersi (anche giudizialmente) adeguatamente e preventivamente nei confronti dell’Erario quando ritengono di non essere debitori di alcunché, magari costretti, con un sistema che somiglia comunque al vecchio e incostituzionale principio del “solve et repete”, al fine di ottenere quanto a loro dovuto dalla Pubblica amministrazione, a rateizzare una somma iscritta a ruolo che, a loro modo di vedere, è sbagliata.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

