Sicilia, "illegittime" le norme sul ripiano delle quote di disavanzo

Sicilia, dichiarate “illegittime” le norme sul ripiano delle quote di disavanzo

Marco Cavallaro

Sicilia, dichiarate “illegittime” le norme sul ripiano delle quote di disavanzo

Redazione  |
giovedì 04 Luglio 2024

A rendere noto il tutto, è stato l'ufficio stampa della Consulta

Con la sentenza n.120, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità costituzionale evidenziate dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parifica del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021.

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Per l’occasione, il Collegio ha anche ribadito che il giudizio è autonomo rispetto al quo, quindi non risente delle vicende di fatto. A rendere noto il tutto, è stato l’ufficio stampa della Consulta.

Sicilia, norme sul ripiano “illegittime”

Come reso noto dall’ufficio stampa della Consulta, la Corte ha ritenuto infondati i profili di inammissibilità della difesa della Regione siciliana.

Nel dettaglio, il Giudice ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente ratione temporis. Questo, consentiva alla Regione il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni, oltre che la sospensione per un anno del recupero.

Nel merito, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente ratione temporis, che consentiva alla Regione Siciliana il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni e di sospenderne per un anno il recupero. Sulla scorta del proprio precedente emesso in relazione a norme analoghe (sentenza n. 9 del 2024), la Corte ha affermato che, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, la normativa censurata, anziché favorire un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne consentiva un indebito ampliamento.

La normativa dichiarata incostituzionale è stata ritenuta in grado di ripercuotersi sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Ma anche sugli interdipendenti principi di copertura della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale. Inoltre, la Corte ha ricordato che l’illegittimo ampliamento ha impattato in maniera negativa sui conti nazionali dove hanno influenza la contabilità della Regionale. In questo modo, ostacolano la realizzazione di alcuni obiettivi macroeconomici di caratura nazionale concordati nella sede europea e sovranazionale.

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