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Anche in Sicilia l’obbligo di pubblicare curriculum e casellari dei candidati: sanzioni fino a 120mila euro

Anche in Sicilia l’obbligo di pubblicare curriculum e casellari dei candidati: sanzioni fino a 120mila euro

A chiarire che la legge 3 del 2019 è da ritenersi in vigore anche nell’isola è stata una circolare firmata, a novembre scorso, dall’assessore regionale agli Enti locali Andrea Messina.

Dalla prossima tornata elettorale in Sicilia – l’appuntamento è con le Amministrative primaverili che interesseranno una manciata di Comuni – partiti e movimenti politici saranno tenuti a rendere noti per tempo agli elettori i curriculum vitae e i casellari giudiziari di tutti i candidati inseriti nelle liste. Chi dovesse sottrarsi a tale prescrizione rischia sanzioni pecuniarie non indifferenti. 

Cosa dice la legge

A chiarire che la legge 3 del 2019 è da ritenersi in vigore anche nell’isola è stata una circolare firmata, a novembre scorso, dall’assessore regionale agli Enti locali Andrea Messina

La nota è stata recapitata alle nove prefetture e, per il tramite di esse, ai 391 Comuni siciliani. Il documento punta a fare luce una volta per tutte sull’applicabilità delle norme che il Parlamento nazionale votò nel gennaio di sei anni fa in materia di “trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

La circolare

Al centro della circolare ci sono i commi 14, 15 e 23 dell’unico articolo di cui è composta la legge. Prevedono che entro due settimane dalla data in cui si terranno le elezioni – politiche, regionali o comunali, in enti con più di 15mila abitanti – partiti, movimenti politici e liste “hanno l’obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato, e il relativo certificato del casellario giudiziale”. 

La visibilità delle informazioni dovrà essere garantita, entro sette giorni dal voto, anche “in apposita sezione, denominata Elezioni trasparenti, del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale”. Nel caso di Politiche o Europee sarà il ministero degli Interni, in occasione delle Amministrative i curriculum dovranno essere caricati sul portale del Comune.
“La pubblicazione – viene specificato all’articolo 15 – deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato”.

Nei confronti di partiti e movimenti che violino le disposizioni la legge prevede una sanzione che va da 12mila a 120mila euro.

Da cosa nascevano i dubbi

All’origine della circolare c’è stato il mancato recepimento della legge nazionale da parte della Regione Siciliana. 

Negli anni scorsi gli uffici dell’assessorato avevano ritenuto “esclusa” l’applicabilità delle norme in quanto “prevalentemente ascrivibili a materia riguardante il procedimento elettorale degli enti locali e, come tale, ricompresa nell’ambito della potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto”.

Tuttavia lo scenario è totalmente cambiato a ottobre scorso, quando la Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici – organismo istituito alla Camera dei deputati – ha ritenuto i commi della legge applicabili anche in Sicilia.
Alla base di tutto c’è stata la considerazione secondo cui, essendo in ballo temi come la trasparenza e la legalità, “la ratio della legge impegna non solo lo Stato ma anche ogni componente della Repubblica e, quindi, anche le Regioni, in forza dei vincoli di fonte comunitaria e internazionale ai sensi del primo comma dell’art. 117 della Costituzione”. 

La posizione della Commissione ha fatto leva anche sull’orientamento della Corte Costituzionale che, nel 2019, aveva affermato che “nel caso in cui una normativa si trovi all’incrocio di più materie, attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e a quella regionale, occorre individuare l’ambito materiale che possa considerarsi prevalente”. E così è stato lo stesso assessorato, in autunno, a stabilire che il contenuto dei tre commi fa sì da poter considerare prevalente la potestà legislativa statale.

Gli effetti

Stabilita l’applicabilità, adesso bisognerà capire come concretamente risponderanno i partiti e le liste che a ogni tornata popolano la scena elettorale. A oggi, la pubblicità a quelle che per i siciliani sono da ritenere delle assolute novità è stata poco o nulla.

Tra i Comuni che andranno al voto in primavera soltanto Palagonia ha una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Un altro centro in cui la normativa si sarebbe dovuto applicare è Tremestieri Etneo, ma lo scioglimento per infiltrazioni mafiose disposto ieri dal Consiglio dei ministri – in seguito alla condanna per voto di scambio politico-mafioso dell’ex sindaco Santi Rando – farà slittare il momento in cui i cittadini torneranno alle urne.