Una contesa che dovrà spostarsi su un altro terreno, non quello dei tribunali amministrativi bensì davanti ai giudici ordinari. È quella che contrappone Autostrade Siciliane – l’ex Cas – alla Cosedil, ditta di costruzioni guidata dal presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio.
L’impresa si è occupata della realizzazione di uno dei tratti dell’autostrada Siracusa-Gela e reclama pagamenti più cospicui in seguito all’aggiornamento dei prezzi previsto dal governo nazionale dopo l’invasione dell’Ucraina.
Sul punto si è pronunciato ieri il Tar di Catania con un provvedimento in cui si prende atto del fatto che la materia non può essere affrontata con il diritto amministrativo. La sentenza affronta un tema che in questi mesi è al centro di un dibattito all’interno del mondo giuridico e che finora ha registrato decisioni anche antitetiche.
Divergenze sui prezziari
Al centro del ricorso ci sono i lavori che il Cas aggiudicò nel 2014 a Cosedil e Condotte d’Acqua. Presentatesi insieme nella gara, sotto forma di raggruppamento temporaneo d’imprese, l’appalto successivamente rimase in mano soltanto a Cosedil.
Nel 2018, infatti, Condotte d’Acqua fece istanza al tribunale di Roma per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, certificando il periodo di grande difficoltà finanziaria che viveva all’epoca. L’autunno successivo, la società stipulò un accordo con Cosedil prevedendo il recesso dal contratto con il Cas e la gestione esclusiva dell’appalto a Cosedi.
La commessa da oltre duecento milioni di euro riguardava i lavori del lotto Ispica-Modica, facente parte del secondo tronco dell’autostrada che da Siracusa prima o poi dovrebbe arrivare a Gela. Il tratto Ispica-Modica è stato inaugurato nel 2023 ed è in corso la fase di collaudo.
La controversia tra Cosedil e Cas verte sulla quantificazione dell’adeguamento dei prezzi per il triennio che va dal 2022 al 2024, in linea con quanto previsto dal decreto Aiuti del 2022.
“Più specificamente, il tema riguarda non tanto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il predetto adeguamento prezzi, quanto il parametro di quantificazione da tenere in considerazione per il calcolo dell’importo”, hanno ricostruito i giudici della quinta sezione del Tar etneo, presieduta da Agnese Anna Barone.
Per il Cas l’adeguamento deve essere calcolato tenendo conto del prezziario Anas del 2022, mentre secondo l’impresa di Vecchio il punto di riferimento starebbe nel prezziario della Regione. “Come sarebbe stato confermato dal lodo del 23 aprile 2025 del Collegio consultivo tecnico a cui le parti hanno devoluto la risoluzione stragiudiziale della controversia”, si legge nella sentenza, nella parte in cui si specificano quali sono le istanze di Cosedil.
Questione giurisprudenziale
Nel decidere di rinviare la risoluzione della controversia a un eventuale pronunciamento del tribunale ordinario, il Tar ha premesso di essere consapevole come il tema sia attualmente al centro di un dibattito.
“Non ignora il collegio che l’individuazione del plesso giurisdizionale deputato a conoscere della materia sia tutt’ora controversa in giurisprudenza, riscontrandosi recenti pronunce, anche autorevoli, che propendono per la riconducibilità dell’istituto dell’adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 (decreto Aiuti, nda) a quello della revisione prezzi disciplinato dal Codice dei contratti e, conseguentemente, alla disposizione di cui alla lett. e), n.2 dell’art. 133 c.p.a.”. Quest’ultimo riferimento va al codice del procedimento amministrativo che assegna la competenza al Tar per le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo”.
Tra coloro che la pensano così ci sono stati i giudici della quarta sezione del Tar del Lazio che, alla vigilia di Natale, hanno ritenuto “ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” anche l’adeguamento dei prezzi riconosciuto dal decreto Aiuti.
Per i giudici etnei le cose non stanno così. La posizione poggia anche a quello che viene ritenuto l’“opposto, e invero maggioritario, indirizzo da ultimo ribadito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato”.
Con una sentenza di inizio dicembre del 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato che la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi può essere riconosciuta solo nei casi in cui il rapporto tra pubblica amministrazione e privato, in questo caso Cosedil, è tale da assegnare alla prima un potere “da consentirle, più o meno discrezionalmente, la possibilità di riconoscere o negare il beneficio”.
Una situazione diversa a quella in cui si trova il Cas. “L’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 non lascia alcun margine di discrezionalità”, si legge nella sentenza, e questo anche perché nella disputa non è in ballo il diritto all’adeguamento dei prezzi bensì soltanto il “quantum, rispetto alla cui liquidazione, ancora una volta, non sussiste alcun potere valutativo della parte pubblica”.
Segui tutti gli aggiornamenti di QdS.it
Segui QdS.it su Google Non perderti inchieste, news e video
WhatsApp Le notizie anche sul canale di QdS.it

