ROMA – Con circolare n. 20 del 7 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione dell’Iva sulle prestazioni sanitarie, specialmente quelle rese da case di cura.
Ha fornito, più in particolare, una serie di chiarimenti in merito alle novità introdotte con il Dl 73/22, applicabili alle operazioni effettuate dal 22 giugno 2022.
Ai sensi dell’articolo 10, punto 18) del Dpr 633/72, sono esenti (vuol dire non applicazione dell’Iva unita all’indetraibilità dell’Iva “a monte”) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle finanze.
Inoltre, ai sensi del successivo punto 19), sono ugualmente esenti le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.
L’anno scorso, però, con il Decreto Semplificazioni, ossia con l’articolo 18 del Dl 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati ed ai loro accompagnatori.
Più precisamente, è stato rivisto il trattamento Iva applicabile dalle strutture sanitarie non convenzionate con riferimento ai servizi resi tramite un professionista sanitario, nonché alle prestazioni di ricovero e cura, nonché di alloggio o “di maggior comfort alberghiero” rese ai ricoverati ed ai loro accompagnatori.
Con la citata circolare n. 20 del 7 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte nel 2022 con il citato Dlgs 73/22, ha evidenziato che, con la riformulazione del regime di esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), l’esenzione Iva è applicabile “anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.
Ha ricordato pure che, a seguito delle modifiche, l’aliquota ridotta (del 10 per cento) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, si applica pure alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del decreto Iva, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
Quindi, grazie alla nuova disposizione, nel caso di prestazione resa al paziente, nell’ambito di una complessa prestazione di ricovero e cura, da strutture non convenzionate, ma tramite un professionista, che fattura la prestazione alla struttura e poi da quest’ultima al paziente, l’esenzione ex art. 10 si applica sia per la prestazione resa dal professionista alla struttura sia per la prestazione resa dalla struttura al paziente.
Sempre secondo l’Agenzia, la novella normativa può trovare applicazione con riferimento alle cliniche e case di cura convenzionate, anche quando le stesse operano fuori convenzione (prestazioni rese in regime privatistico “di solvenza”), come fanno le case di cura non convenzionate.
La modifica normativa in commento, ricorda l’Agenzia, evita di fatto che il soggetto ricoverato sia inciso da una imposta che sarebbe, invece, non dovuta qualora la prestazione venisse resa nei suoi confronti da una casa di cura convenzionata o direttamente da un medico .
Con riguardo alle prestazioni rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, l’Agenzia, con la citata circolare, ha ricordato pure che le stesse, in base al medesimo Decreto semplificazioni, sono interessate anche dal trattamento agevolato di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 del citato decreto 73/22, con la previsione dell’applicazione dell’aliquota ridotta per le prestazioni di alloggio, ricovero e cura richiamate al numero 120) della Tabella A, parte III, del decreto Iva.
In base alla nuova disciplina, infatti, sono soggetti ad aliquota del 10 per cento, pure ai sensi del citato punto 120, le “prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19)”.
La nuova previsione, quindi, oltre a confermare l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento alle prestazioni rese dalle strutture ricettive turistiche di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese dalle strutture sanitarie alle persone ricoverate, estende tale aliquota anche alle prestazioni di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti), nonché di alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.
Si ricorda che, fino al 21 giugno 2022, la Tabella A, parte III, punto 120, del decreto Iva stabiliva che erano soggette ad aliquota del 10 per cento le “prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari”. Ora, invece, è stata prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% oltre che alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari anche alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 e 19, alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate nelle strutture di cui all’art. 10, comma 1, n. 19 e nelle strutture non convenzionate.
In pratica, dal 22 luglio 2022, tutte le prestazioni di ricovero e cura per le quali non è prevista l’esenzione sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10%.
La citata circolare 20 del luglio scorso, a pag. 14 contiene un prospetto riepilogativo che chiarisce le varie ipotesi e l’Iva in esenzione oppure al 10%.
Nella tabella sottostante, che costituisce una sintesi di quella riportata nelle ripetuta circolare 20/23, si riepiloga la disciplina Iva, così come modificata dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto Semplificazioni, in vigore dal 22/6/2022.
a) Esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, diagnosi, cura e riabilitazione della persona: Esenti
b) Ricovero e cura rese da Enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, enti del Terzo settore di natura non commerciale/Onlus:Esenti.
c) Cure termali in Stabilimenti termali: Esenti.
d) Maggior confort alberghiero alle persone ricoverate in strutture convenzionate e non: Iva 10%
e) Alloggio agli accompagnatori delle persone ricoverate in strutture convenzionate e non: Iva 10%
f) Ricovero e cura rese da Enti ospedalieri non convenzionati: Esenti per la componente riferita alla prestazione acquistata presso un professionista sanitario. Iva 10% per la parte restante.
g) Alloggio clienti presso strutture turistiche ricettive: Iva 10%.