Doveva essere l’ultimo anno per una studentessa con certificazione DSA si è vista confermare la non ammissione all’esame di Stato, dopo una lunga vicenda giudiziaria conclusa solo a distanza di anni. Il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dalla famiglia, chiudendo definitivamente il caso.
Non ammessa all’esame di Stato, la decisione della scuola
La vicenda risale all’anno scolastico 2018-2019, quando la studentessa, che frequentava per la seconda volta la classe quinta, non è stata ammessa alla maturità in seguito al giudizio espresso dal consiglio di classe il 6 giugno 2019. La famiglia ha contestato la decisione davanti al Tribunale amministrativo regionale, impugnando il verbale e tutti gli atti collegati, sostenendo anche la mancata comunicazione formale del provvedimento alla studentessa.
Il ricorso al Tar
Nel ricorso, la difesa ha presentato cinque motivi di impugnazione. Tra questi, la richiesta che il consiglio di classe indicasse nel dettaglio le valutazioni ottenute in ogni singola materia. Al centro delle contestazioni anche la presunta non corretta applicazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), previsto dalla normativa sui disturbi specifici dell’apprendimento (legge 170/2010 e decreto ministeriale 5669/2011). Secondo quanto sostenuto dalla famiglia, la scuola non avrebbe garantito pienamente le misure previste: dalle verifiche ravvicinate nello stesso giorno, fino alle modalità di svolgimento delle interrogazioni e all’uso di strumenti compensativi come mappe e schemi. Contestata anche la mancata adeguata informazione alla famiglia sulla gravità delle insufficienze. Oltre all’annullamento del provvedimento, la ricorrente aveva richiesto anche un risarcimento per danni patrimoniali, morali, esistenziali e biologici.
La decisione del giudice
Il Tar del Lazio ha però ritenuto infondate tutte le censure sollevate, definendole “fuori fuoco”. Secondo i giudici, la motivazione del consiglio di classe era già chiaramente espressa nel verbale del 6 giugno 2019, dove si evidenziavano “gravi fragilità nelle materie scientifiche e linguistiche”, nonostante gli interventi di supporto previsti dal PDP, l’esonero dalle prove in lingua straniera e la programmazione delle interrogazioni. Per il Tar, tale motivazione è sufficiente e coerente con la valutazione complessiva del percorso scolastico della studentessa. Nella sentenza si legge infatti che “la motivazione del provvedimento risulta intrinseca alla valutazione personalizzata effettuata e non necessita di ulteriori rafforzamenti”.
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