Pubblicate nella circolare 45/2023 dell'Inps ulteriori informazioni sul congedo, che fissa a luglio l'avvio del recupero da parte dei datori di lavoro, a conguaglio, delle indennità erogate.
Via libera al super congedo parentale.
Un mese verrà retribuito all’80%, e non al 30%, e spetta anche quando la mamma non è lavoratrice o non è dipendente, se il papà, lavoratore dipendente, fruisce di un giorno almeno di congedo di paternità, obbligatorio o alternativo. I genitori potranno usufruire del congedo entro sei anni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento o adozione.
Sono queste alcune delle principali novità illustrate nella circolare 45/2023 dell’Inps, che fissa a luglio l’avvio del recupero da parte dei datori di lavoro, a conguaglio, delle indennità erogate.
In questo articolo, puoi scoprire tutto quello che c’è da sapere sul super congedo parentale.
Tempi di utilizzo e periodi indennizzabili
Resta invece immutata la durata complessiva del periodo che spetta ai genitori: 10 mesi tra madre e padre, che possono diventare 11 se il padre prende almeno 3 mesi di congedo facoltativo entro i primi 12 anni di vita del figlio.
I periodi indennizzabili sono invece in tutto 9 mesi, dei quali i primi 3 mesi per ciascuno non trasferibili all’altro genitore.
Il mese di super congedo
La vera novità del super congedo è appunto una mensilità indennizzata all’80% e non al 30%, che riguarda un dipendente del settore privato che decide di fruire del congedo parentale. Come spiega l’Inps, questa opportunità spetta soltanto a uno dei due genitori, purché lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi i dipendenti pubblici) e a patto che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2022. Ecco un esempio; due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%.
Super congedo parentale: la circolare dell’Inps
I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori. Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi in una particolare condizione reddituale (caso previsto dall’articolo 34, comma 3, del T.U.)
L’Inps precisa inoltre che il mese di super congedo all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nel 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.