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Al Tar la contesa tra la Fondazione Federico II guidata da Galvagno e la Regione di Schifani

Al Tar la contesa tra la Fondazione Federico II guidata da Galvagno e la Regione di Schifani
Tar Sicilia

La quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale, ha esaminato un ricorso della Fondazione contro una graduatoria pubblicata dal dipartimento della Programmazione, che fa capo alla Presidenza, su un progetto europeo per la cooperazione Italia e Tunisia

Nell’era in cui si tende a personalizzare ogni cosa, si potrebbe dire che sia andata in scena una contesa tra Gaetano Galvagno e Renato Schifani. A contrapporre il presidente dell’Ars e il presidente della Regione, però, non è stato nulla che abbia a che vedere con le elezioni del prossimo anno. I giochi, d’altronde, sono lontani dal delinearsi e le ambizioni di entrambi devono tenere conto di una serie di fattori: Galvagno, fino allo scorso anno papabile candidato per palazzo d’Orleans, dovrà smarcarsi dalle accuse di corruzione, peculato e truffa nel processo che inizierà a maggio; a Schifani invece tocca guardarsi dalla concorrenza interna prima di ambire al bis.

I due politici più in vista dell’isola si sono trovati l’uno contro l’altro, senza chiaramente comparire in aula, nelle vesti di rispettivamente di legale rappresentante della Fondazione Federico II e di presidente della Regione.

Sul tavolo dei giudici della quinta sezione del Tar di Palermo, è finito un ricorso della Fondazione contro una graduatoria pubblicata dal dipartimento della Programmazione, che fa capo direttamente alla Presidenza, in merito a un progetto europeo per favorire la cooperazione tra l’Italia e la Tunisia.

Secondo tra le riserve

Tra chi ha presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblicato nel 2024 nell’ambito della misura Interreg Next Italia-Tunisia c’è stata anche la Fondazione Federico II.

Costituita a metà anni Novanta, si occupa della valorizzazione culturale della Sicilia e per statuto è guidata dal presidente dell’Ars che è a capo di un consiglio d’amministrazione dove siedono per tre quarti altri onorevoli.

La proposta della Federico II è stata intitolata Next Heritage, vale 1,3 milioni e propone di rendere accessibile il patrimonio culturale siciliano e tunisino mediante installazioni mobili – definite hotspot culturali – dotate di mappe tattili e strumenti di realtà aumentata.

“L’idea – viene ricostruito nella sentenza – è quella di costruire una rete di capsule itineranti che, oltre a valorizzare siti Unesco come la Cappella Palatina di Palermo o il Museo del Bardo di Tunisi, possano spostarsi in scuole, porti, aeroporti o piccoli centri, ampliando la platea dei fruitori e creando nuove opportunità di attrazione turistica”.  

Il progetto, però, non è andato oltre il secondo posto nella graduatoria delle riserve. A meno di rinunce, dunque, non avrebbe potuto ambire ad alcun finanziamento.

Il terzo valutatore

Dopo avere preso contezza della valutazione, la Fondazione ha deciso di fare rivolgersi alla giustizia amministrativa.

A essere stati contestati sono stati due aspetti: in primo luogo, la decisione di calcolare il punteggio tramite la media aritmetica delle valutazioni assegnate da tre esperti indipendenti anziché due come previsto nell’avviso; poi, puntando il dito contro il punteggio estremamente basso dato da uno dei tre. Nello specifico 65 punti – poi diventati 70, a seguito di richiesta di riesame – mentre per gli altri Next Heritage valeva 101 e 91 punti

Il Tar è stato chiaro nell’affermare che l’operato del Comitato di sorveglianza del programma Interreg Next Italia-Tunisia è stato lecito per ciò che riguarda l’avere coinvolto tre valutatori. I giudici hanno sottolineato che ciò era previsto dalle linee guide stilate prima dell’esame dei progetti, secondo cui se tra le prime due valutazioni ci fosse stato uno scarto di 15 punti, si sarebbe dovuto coinvolgere una terza figura. Nel caso della Fondazione, lo scarto era stato ben più ampio, considerate che le prime due valutazioni erano state di 101 e 65 punti (poi innalzati a 70).
“Non vi è, pertanto, alcuna alterazione delle regole di gara, ma l’applicazione di una disciplina organizzativa previamente approvata”, si legge nella sentenza.

Errori di comprensione

A essere stato accolto dai giudici, che hanno di conseguenza disposto l’annullamento della graduatoria pubblicata a luglio, sono stati invece i rilievi nei confronti dell’operato del valutatore che ha dato al progetto della Fondazione il punteggio più basso.
Per il Tar, che spesso non manca di specificare che i margini per intervenire nel merito di valutazioni che attengono alla discrezionalità del giudizio siano limitati, stavolta si sarebbe davanti a considerazioni che spiccano per “illogicità, sproporzione, travisamento e difetto di motivazione”.

La scheda di valutazione sarebbe stata “caratterizzata da macroscopiche incoerenze e da veri e propri errori di fatto”.

Diversi fraintendimenti avrebbero condizionato il giudizio. “Il valutatore continua a fondare i suoi rilievi sull’idea che il progetto – si legge – presupponga l’accesso diretto a venti siti Unesco. Il formulario non parlava di accedere o di operare stabilmente in venti siti, ma di realizzare venti hotspot mobili: capsule tecnologiche trasportabili, progettate per essere collocate temporaneamente in prossimità di siti Unesco, ma anche in scuole, porti, aeroporti o spazi pubblici urbani. L’intervento non richiedeva quindi venti diversi pacchetti di autorizzazioni per monumenti e complessi museali, bensì la capacità logistica e tecnica di montare e gestire venti unità mobili. La differenza è sostanziale: confondere i due piani significa attribuire al progetto un grado di complessità burocratica e organizzativa che non gli appartiene”.

I giudici si sono spinti anche oltre: “La scheda si distingue anche per omissioni formali: a differenza delle altre valutazioni, non riporta dati essenziali come il titolo del progetto, il codice di riferimento e l’obiettivo specifico. Un difetto che, se preso isolatamente, potrebbe sembrare marginale, ma che in questo contesto – concludono – contribuisce a rafforzare l’impressione di un giudizio approssimativo, redatto senza l’attenzione necessaria”.  

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