A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26/10/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), così come modificato dalla Legge 383 del 2001, le società di capitali, come le Spa, le Srl e le Società in accomandita per azioni (Sapa), sono tenute a versare, entro il 16 marzo di ogni anno, la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, un tributo che ha sostituito la vecchia tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri obbligatori.
Chi deve pagare e quanto: gli importi legati al capitale sociale
Il tributo è dovuto in misura forfettaria ed è legato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento. Più in particolare, la somma da pagare è pari a 309,87 euro quando il capitale non è superiore a 516.456,90 euro; pari 516,46 euro per importi di capitale pari o superiori al citato importo. Entro il prossimo 16 marzo, pertanto, le società di capitali devono versare quanto previsto dalla legge per la vidimazione dei libri sociali.
Come effettuare il versamento: modello F24 e compensazione orizzontale
Il versamento va fatto con il modello F24. È ammessa la compensazione “orizzontale”, ossia compensando con altri crediti vantati dalla società. Solo per le società costituite dopo il primo gennaio il versamento va fatto, per l’anno di inizio attività, esclusivamente con bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara. La ricevuta del versamento effettuato è necessaria al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento al notaio o al Registro delle imprese ai fini della vidimazione dei libri.
Sono tenute al pagamento anche le società in liquidazione ordinaria. Non lo sono, invece, le società di capitale fallite, le cooperative e di mutua assicurazione, i consorzi (tranne le società consortili), le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro ed affiliate ad una federazione sportiva nazionale.
Sanzioni per mancato pagamento e ravvedimento operoso
Qualche dubbio esiste in merito alla sanzione in caso di mancato pagamento. Al riguardo, comunque, si ritiene che, non essendo prevista un’apposita sanzione, resta applicabile quella relativa al mancato versamento dei tributi, ossia quella pari al 25% della somma non versata. È applicabile il “ravvedimento operoso”.
Numerazione e bollatura dei registri: obblighi e facoltà dopo la riforma del 2001
Con riguardo alla numerazione e alla bollatura/vidimazione dei registri si ricorda che tale obbligo è rimasto fino al 24/10/2001. Con l’entrata in vigore dell’art. 8 della legge 18/10/2001 n. 383 (che ha modificato anche l’art. 2215 del Codice civile nonché l’art. 22 del Dpr 29/9/1973 n. 600), il citato adempimento, con decorrenza 25/10/2001, è stato soppresso. Tutti i libri e tutti i registri, comunque, devono essere tenuti ai sensi dell’art. 2219, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco. Per il libro giornale, il libro inventari e i libri previsti dalla normativa fiscale, pertanto, la bollatura è facoltativa. Sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso. Tale numerazione dovrà essere annuale, ma deve avvenire prima dell’utilizzo di ciascuna pagina. Da notare, però, che in caso di richiesta (facoltativa) di bollatura, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, devono essere in regola con l’imposta di bollo e la tassa concessione governativa, nonché bollati su ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Registri Iva e registri fiscali: vidimazione facoltativa e numerazione obbligatoria
Anche per i registri Iva (art. 39 Dpr 633/1972) e per gli altri registri (“fiscali”), quelli previsti dal Dpr 600/1973), la vidimazione dal 25 ottobre 2001 è solo facoltativa; resta l’obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine, prima di essere messe in uso, con esenzione dall’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.
Giova ricordare che, così come precedentemente detto, i registri “fiscali”, compresi quelli previsti dalla normativa Iva (registro fatture emesse, acquisti, corrispettivi, ecc…) devono essere numerati progressivamente in esenzione dall’imposta di bollo e tenuti ai sensi dell’art. 2219, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco. La numerazione non deve necessariamente avvenire per blocchi di pagine; occorre solo che il numero venga attribuito a ciascuna pagina prima dell’utilizzo. Con Risoluzione ministeriale 12/3/2002 n. 85/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la numerazione deve essere progressiva per anno, con l’indicazione in ogni pagina, oltre che del numero, anche dell’anno al quale si riferisce (esempio: 2026/1, 2026/2, 2026/3, ecc…).
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

