Per l'installazione non occorre neanche richiedere il permesso al proprietario del balcone
Sono sempre più frequenti le liti giudiziali nell’ambito condominiale, e ciò anche per modesti mutamenti dello status quo ante dell’edificio. Sovente, avviene che il proprietario dell’appartamento – per proteggersi dal sole ma anche dall’intemperie invernali – installi una tenda retrattile “a braccia”, fissandola sul muro condominiale che occupa lo spazio del proprio balcone.
Normalmente, questo tipo di tenda azionata elettricamente non comporta e non costituisce di per sé una lesione del decoro architettonico dell’edificio condominiale, specie se il balcone si trova all’interno e non sulla facciata principale.
Se così è, per l’installazione non occorre chiedere alcun permesso all’assemblea condominiale; a meno che il regolamento condominiale preveda una diversa disposizione. Trattandosi di una tenda retrattile e quindi non stabilmente fissa, non occorre neanche richiedere il permesso al proprietario del balcone o della finestra del piano superiore. Infatti – poiché la tenda è scorrevole – essa non pregiudica né la prospezione in basso né fa diminuire l’ingresso di luce ed aria al balcone del condomino del piano sovrastante.
La Cassazione, sull’argomento de quo, ha statuito che detto tipo di tenda – anche ai fini delle distanze legali – “non si può paragonare ad una nuova costruzione, vietata dall’art 907 del codice civile” (così Cass. Sent. N. 2873 del 18 Marzo 1991).