Tenore di vita del coniuge - QdS

Tenore di vita del coniuge

Sebastiano Attardi

Tenore di vita del coniuge

martedì 15 Ottobre 2019

La Suprema Corte, ancora una volta, ha confermato l’addio al parametro del tenore di vita convissuto durante il matrimonio

La Suprema Corte, ancora una volta, ha confermato l’addio al parametro del tenore di vita convissuto durante il matrimonio. Infatti, il semplice divario reddituale tra i due coniugi non giustifica il versamento dell’assegno – da parte del ricco professionista alla moglie impiegata – al solo al fine di farle mantenere il pregresso tenore di vita, in quanto quest’ultimo parametro non è più utilizzabile. Infatti, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno, non sono delle variabili dipendenti soltanto dall’alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto a corrispondere, all’altro coniuge, tutto quanto sia per lui “sostenibile” o “sopportabile”, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.

Lo ha chiarito recentemente la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24934/2019, accogliendo il ricorso dell’ex marito, tenuto, secondo la Corte d’Appello, a versare alla moglie un “assegno divorzile” affinché la stessa potesse “conservare il tenore di vita matrimoniale, tenuto conto della disparità economica tra gli ex coniugi”. Gli Ermellini rammentano che l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, contiene un parametro (la disponibilità di mezzi adeguati o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e alcuni criteri da utilizzare per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile a favore del coniuge richiedente, ovvero: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata, nel tempo, del matrimonio.

La stessa Cassazione, già con la sentenza n. 18287/2018, ha confermato come il parametro (della conservazione) del tenore di vita non trovi più cittadinanza nel nostro sistema. Ancora, la stessa Corte ha chiarito come debba essere il coniuge richiedente l’assegno a provare l’esistenza delle condizioni legittimanti l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno, mentre in passato era il coniuge potenzialmente obbligato a dover dimostrare l’insussistenza delle relative condizioni.

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