L’art. 131 bis del codice penale, che è stato introdotto dal D.lgs. n. 28/2015, esclude la punibilità dell’autore di un reato allorquando la pena detentiva non superi, nel massimo, i cinque anni, con pena pecuniaria solo o congiunta a quella detentiva.
Perché venga concessa la “non punibilità” occorre che il danno sia obiettivamente esiguo – il che è affidato alla discrezionalità del pubblico ministero che promuove l’azione od al giudice del dibattimento – ed il comportamento di chi lo ha commesso non sia abituale. A prima vista chiedere, al giudice, di applicare l’art. 131 bis del c.p. può sembrare la via migliore per uscire indenne da un giudizio penale, ma ad un esame molto più attento è meglio mirare subito alla richiesta di prescrizione del reato (quando esistono i relativi presupposti) od alla remissione della querela, che va chiesta preventivamente e bonariamente al danneggiato del reato Infatti, questi due ultime possibilità cancellano del tutto il reato mentre il ricorso all’art. 131 bis c.p. lascia inalterato l’illecito penale, e cioè il reato.
Ma non basta, la Cassazione ha stabilito che la concessione della “non punibilità del reato” non esclude l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste ad esempio dal Codice della strada, laddove dette sanzioni vengono comminate non dal giudice penale ma dal prefetto, allorché il primo abbia applicato il beneficio di cui al citato art. 131 bis c.p. (cosi sentenza della Cassazione n. 13681/2016). Poiché la tenuità del fatto “non estingue il reato” ma lo rende soltanto “non punibile”, la relativa sentenza risulta iscritta, nel casellario giudiziario, per dieci anni anche se a solo uso dell’autorità giudiziaria.
Nel campo degli incidenti stradali gravi, gli avvocati fanno sovente ricorso al citato art. 131 bis c.p., in quanto – essendo prevista dalla legge n.41/2016 una speciale attenuante sull’omicidio stradale, che diminuisce la pena sino alla metà – ciò apre la strada per la “non punibilità del reato”. Non la può invece chiedere e se la chiede viene rigettata, allorché l’omicidio stradale sia aggravato e l’incidente sia stato mortale.

