Sono diventati sette i Testi unici predisposti nell’ambito della Riforma tributaria di cui alla legge n. 111 del 9 agosto 2023 e che entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2027. Nella Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, infatti, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, il settimo dei nove già predisposti dal Governo, contenente il Testo unico delle Imposte sui redditi. Il documento in questione si aggiunge ai sei precedentemente pubblicati, ossia: Testo unico Sanzioni, Dlgs 5 novembre 2024 n. 173; Testo unico Tributi minori, Dlgs 5 novembre 2024 n. 174; Testo unico Giustizia tributaria, Dlgs 14 novembre 2024 n. 175; Testo unico Versamenti e riscossione, Dlgs 24 marzo 2025, n. 33; Testo unico Registro e altri tributi indiretti, Dlgs 1° agosto 2025, n. 123; Testo unico Iva, Dlgs 19 gennaio 2026, n. 10. Tutti emanati in attuazione della delega fiscale prevista dall’articolo 21 della legge n. 111/2023 (“Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”).
Riforma tributaria: ancora due Testi unici da completare
Quindi, ne mancano soltanto due: quello riguardante “Adempimenti e accertamento” (che riassumerà tutti gli obblighi dei contribuenti ed i poteri dell’Amministrazione finanziaria) e quello riguardante “Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori” (che raccoglierà in un solo testo tutti i regimi speciali e le agevolazioni fiscali esistenti).
Il nuovo Tuir non cambia aliquote e detrazioni
Il nuovo Testo unico delle Imposte sui redditi non rivoluziona sostanzialmente le disposizioni che da più di quarant’anni regolano l’imposizione tributaria dei redditi (delle persone fisiche e di quelle giuridiche). Punta solo a raccogliere e riordinare le numerosissime disposizioni contenute principalmente nel Dpr 917 del 1986 coordinandole con tutte le altre disposizioni che nel corso degli ultimi decenni si sono stratificate coordinandole con il testo originario.
Nell’immediato, pertanto, non cambieranno aliquote, detrazioni o modalità di determinazione dell’imposta. Ci sarà però un unico riferimento normativo aggiornato, destinato a sostituire il precedente Tuir del 1986 e a costituire la base per i futuri interventi di riforma del sistema tributario.
Struttura e contenuti del nuovo Testo unico delle Imposte sui redditi
Il nuovo testo si compone di quattro parti, a loro volta suddivise in titoli, capi e sezioni. Complessivamente 377 articoli. Il documento è pure corredato di nove allegati (A, B, C, D, E, F, G, H e I). La prima parte è dedicata alle disposizioni generali, che riproducono principalmente la struttura e le norme del previgente Tuir. La seconda e la terza parte contengono, rispettivamente, tutte le disposizioni speciali in materia, già contenute in altri corpi normativi, come il regime forfettario (legge n. 190/2014). Il tutto suddiviso in sezioni diverse in base al soggetto passivo, con particolare attenzione alla fiscalità internazionale di cui al decreto legislativo n. 209/2023. Nella quarta parte (disposizioni finali e transitorie) , infine, sono contenute tutte le altre norme che interessano il settore, comprese quelle di interpretazione autentica e quelle oggetto di abrogazione. Le pagine complessive (in gazzetta ufficiale) del nuovo impianto normativo sono 352.
Un testo più ordinato per la consultazione delle norme fiscali
Evidentemente, affrontare questo documento sarà sicuramente abbastanza impegnativo. Tuttavia, come per gli altri Testi unici, quelli già pubblicati e quelli ancora da pubblicare, lo studio sarà certamente più ordinato e, quindi, più facile rispetto al passato. E ciò grazie alla maggiore chiarezza delle norme, al linguaggio più moderno e alla più moderna struttura, che segue un criterio in grado di agevolare la ricerca e la consultazione delle varie disposizioni.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

