Ticket licenziamenti, a chi spetta ed a quali condizioni - QdS

Ticket licenziamenti, a chi spetta ed a quali condizioni

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giovedì 25 Febbraio 2021

Il messaggio INPS del 5 febbraio 202, n. 528 fa il punto sugli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro che procedono ai licenziamenti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 31 marzo 2021

Il messaggio INPS 5 febbraio 2021, n. 528 fornisce le indicazioni operative in merito al blocco dei licenziamenti intimati ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel periodo detto in premessa.

La materia in discorso (blocco dei licenziamenti) è stata oggetto di molti dei decreti legge che sono stati emanati per regolamentare i vari settori interessati al fenomeno della pandemia da COVID-19, tra questi, non ultimo, il settore lavoristico, il quale ha anche interessato in tal senso (blocco dei licenziamenti) la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), che dedica i commi 309, 310 e 311 a tale argomento.

Esaminiamo di seguito come la normativa nominata regolamenta il blocco dei licenziamenti.

Limite al blocco dei licenziamenti

Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 della citata legge 178/2020 (licenziamenti intimati nel suddetto periodo) non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (accesso alla NASpI).

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti ri-guardanti i settori non compresi nello stesso.

Dal 15 agosto al 13 ottobre 2020, periodo di vigenza del comma 4 dell’art. 14 del decreto legge 104/2020, abrogato dalla legge di conversione di tale d.l., era previsto che “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso dal con-tratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (pagamento al F.A.P. della somma spettante al lavoratore licenziato), revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifica-zioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né san-zioni per il datore di lavoro”.

A conclusione di quest’argomento occorre dire che nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a decorrere dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, ossia dal 15 agosto 2020, le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavo-ro”.

I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indi-cato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Obblighi dei datori di lavoro che procedono ai licenziamenti

Il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, disciplinato dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Ciò in quanto, in applicazione dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribu-zione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Per quanto attiene alla misura del contributo e al computo dell’anzianità lavorativa i criteri di calcolo del contributo in parola sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Maggiori notizie in merito si trovano nella circolare n. 40/2020 (ai punti 3, 3.1 e 3.2) Si ricorda che il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per quanto attiene, invece, alle cessazioni intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo in argomento entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

Durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione sala-riale.

Tenuto conto che, per espressa disposizione normativa, alla revoca del licenziamento ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del D.L. n. 104/2020, si applica una disciplina in deroga a quella ordinaria e che il legislatore ha precisato che “il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”, il datore di lavoro tenuto a versare al Fondo di Tesoreria la contribuzione afferente ai periodi pregressi (ossia le quote di TFR maturate dalla data del licenziamento alla data del ripristino del rapporto di lavoro e incrementate della rivalutazione ai sensi dell’articolo 2120 c.c.) è esonerato dal versamento degli oneri aggiuntivi. I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR – maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il pe-riodo di integrazione salariale richiesto ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 – entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.

Resta fermo che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo permane secondo le ordinarie scadenze durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie oggetto del presente messaggio. Infine, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato. Per il recupero del c.d. ticket di licenzia-mento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

Salvatore Freni

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