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Tra leggi ignorate e diritti non rivendicati la Pa è diventata una nemica dei cittadini

Tra leggi ignorate e diritti non rivendicati la Pa è diventata una nemica dei cittadini

Applicare le norme (L. 241/90, Dpr 445/2000 e L. 183/2011) che disciplinano il rapporto tra utenti e uffici pubblici

ROMA – Tra le cose che rendono il nostro Paese famoso nel mondo – oltre a città d’arte, monumenti, Musei, bellezze naturalistiche e eccellenze culinarie – ci sono anche realtà di cui andare meno orgogliosi e che non gettano certo una luce positiva sullo Stivale. Ci riferiamo all’apparato burocratico della Cosa pubblica, percepito come tentacolare e mostruoso, che è spesso al centro dei luoghi comuni attribuiti al Belpaese, di barzellette e battute da cabaret, nonché di clamorosi aneddoti da raccontare tra amici e familiari o proprio in coda presso un ufficio pubblico con altre “vittime del sistema”, quasi come momento di terapia collettiva.

Al netto di queste notazioni di colore, è evidente che l’apparato burocratico legato alla nostra Pubblica amministrazione sia, con le sue ataviche e immutabili storture, uno degli elementi che stabiliscono quel solco, in alcuni casi una vera e propria voragine, che relega l’Italia diversi passi indietro rispetto alle altre grandi nazioni del mondo. In questo poco virtuoso contesto, tra ciò che emerge con forza, c’è proprio l’incapacità di stare al passo coi tempi, di aggiornarsi. Usando una metafora forse un po’ troppo abusata, ma comunque in parte vera e certamente efficace, si potrebbe dire che il nostro sistema burocratico, nell’era della massima digitalizzazione, è ancora intrinsecamente analogico.

Diritti dei cittadini e riforma della Pubblica amministrazione: le leggi spesso ignorate

In questo contesto, dunque, il cittadino comune diventa vittima, si sente vessato e si percepisce come impotente di fronte alle terrificanti “carte bollate” che alimentano il mostro burocrazia. Però, a ben vedere, esiste un importante apparato normativo che – da circa 35 anni a questa parte – si è posto lo scopo di ridefinire e ridisegnare il rapporto Pubblica amministrazione-cittadino, al fine di riequilibrarlo in favore di quest’ultimo. Alla luce del dato appena menzionato, ciò che abbiamo scritto in premessa dovrebbe appartenere a un triste passato ormai dimenticato e riposto in soffitta… Purtroppo così non è perché, anche in questo caso, torna d’attualità un malcostume italiano di cui – nella sua quasi cinquantennale attività di inchiesta e di denuncia – questo giornale si è occupato molte volte. Ovvero quello delle leggi che restano solo come mere enunciazioni, che esistono solo sulla carta, che stabiliscono principi non rispettati e diritti non reclamati.

Nel caso specifico sono tre le norme di riferimento. Capostipite è la legge 241 del 1990, che per prima ha cercato di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, nel tentativo di superare la visione di una Pa distante e autoritaria. In questo solco si sono poi inseriti il Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e la legge 183 del 2011. In estrema sintesi, guardando soprattutto ad atti e certificati richiesti dalla Pa al cittadino, possiamo identificare questi tre interventi normativi attraverso altrettanti principi. Il primo impone all’Amministrazione di acquisire d’ufficio i documenti e gli stati in suo possesso, il secondo obbliga le Amministrazioni pubbliche a consultare direttamente i propri archivi per accertare d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che i cittadini dichiarano. Il terzo, infine, stabilisce che le Amministrazioni non possono più richiedere certificati ai cittadini in ordine a stati e fatti che le stesse possono accertare autonomamente.

Burocrazia e funzionari pubblici: tra inefficienze e responsabilità

Sacrosanti principi messi nero su bianco dal legislatore che, però, come detto prima, troppo spesso vengono ignorati e negati da questo o quel funzionario pubblico a livello locale, regionale, nazionale. Un esercito al cui interno continuano a insinuarsi elementi che – per pigrizia e inerzia – richiedono al cittadino di fornire dati, certificati e documenti già in possesso di altre Pubbliche amministrazioni e che, come ha scritto il nostro direttore nell’editoriale pubblicato lo scorso 18 febbraio, potrebbe acquisire semplicemente schiacciando un tasto su un computer.

Non vogliamo, ovviamente, fare di tutta l’erba un fascio e ci teniamo a ribadire con forza che, nei nostri apparati burocratici, vi sono centinaia di migliaia di lavoratori capaci, responsabili e onesti a cui si contrappongono, però, quelli che non posseggono queste qualità e che – con la loro irresponsabilità e con il loro scarso senso civico – oltre a oberare di lavoro e compiti quanti agiscono come si dovrebbe, gettano discredito sull’intera Pa nazionale, regionale e locale.

Una situazione, questa, che impone un civile “atto di ribellione” da parte di noi stessi, dei cittadini che si trovano a subire tutte queste prepotenze. Conoscere i propri diritti è il primo, indispensabile, passo per farli rispettare.

Gli strumenti da utilizzare

Analizziamo nel dettaglio quali sono gli aspetti e gli articoli cruciali delle norme che abbiamo prima richiamato e che ognuno di noi dovrebbe tenere sempre a mente, per essere pronto a usarli come “scudo” di fronte all’ennesimo attacco del “mostro burocratico”.

Legge 241/1990

Vanno tenuti in mente in particolare il comma 2 dell’articolo 1, che sancisce il divieto di aggravio delle procedure e l’articolo 18 che definisce l’applicazione dell’autocertificazione.

L’articolo 1, comma 2, recita: “La Pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.

Inoltre, l’articolo 18 dispone che le Amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a Pubbliche amministrazioni.

Ancora l’articolo 18 della L. 241/90, al comma 2, dispone “che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

Il comma 3 della stessa legge spiega ancora che “sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra Pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

Dpr 445/2000 (decertificazione)

Il decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, stabilisce il principio della decertificazione. L’articolo più significativo, da questo punto di vista, è il 43 che recita: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa poi che “fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una Pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’Amministrazione certificante effettuata, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’Amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Il comma 3, inoltre, specifica che l’acquisizione di tali documenti può avvenire anche per via telematica.

Legge 183/2011

La più recente “arma legale” contro le vessazioni della Pa è la Legge 183/2011, vale a dire la Manovra finanziaria per il 2012, che al suo interno reca un articolo, il 15, che introduce ulteriori disposizioni relative a decertificazione e uso dell’autocertificazione, proprio intervenendo sul già citato Dpr.