è la prestazione economica che spetta al dipendente alla cessazione del rapporto lavorativo. Anticipazione possibile in caso di acquisto prima casa per sé e per i figli o spese sanitarie straordinarie.
ROMA – Il Tfr, trattamento di fine rapporto è la prestazione economica che spetta al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione).
Si tratta di una somma, una sorta di compenso differito, accantonata dal datore di lavoro annualmente e corrisposto al momento della cessazione. Il trattamento di fine rapporto che si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Inoltre, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Il fondo di trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
L’anticipo del Tfr può essere richiesto dal dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, per un ammontare non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque non oltre il 4% del numero totale dei dipendenti.
In via riassuntiva, i casi in cui può essere richiesto l’anticipo del trattamento di fine rapporto sono:
-Acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile (art. 2120 cc);
-Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti (art. 2120 cc);
-Sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo parentale o dei congedi per la formazione continua o extra-lavorativa (art. 7 L. n. 53/2000 Art. 5 del D. Lgs. 151/2001).
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapportolavorativo e viene detratta, a tutti gli effetti, dal Tfr. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Maria Papotto