Tregua fiscale e non punibilità di reati, le importanti novità del Decreto bollette - QdS

Tregua fiscale e non punibilità di reati, le importanti novità del Decreto bollette

Tregua fiscale e non punibilità di reati, le importanti novità del Decreto bollette

martedì 04 Aprile 2023

Pubblicato sulla Guri n. 76 del 30 marzo, il provvedimento proroga anche l’Iva al 5% sul gas metano. Ricalendarizzate le scadenze delle agevolazioni e della rinuncia dei giudizi in Cassazione

ROMA – Novità importanti con il “Decreto Bollette”, il D.L. n.34 del 30 marzo 2023, n. 34.
Era prevedibile, e la proroga è puntualmente (anzi assolutamente in ritardo, come è consuetudine) arrivata. Il Decreto legge n.34/2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76 e contiene, tra l’altro, misure di carattere fiscale, come la ricalendarizzazione delle scadenze della “Tregua fiscale” e la proroga del 5% dell’Iva sul gas metano.

Il Consiglio dei ministri lo aveva annunciato con il comunicato stampa n. 26 del 28 marzo scorso.
Il cosiddetto “Decreto Bollette”, più in particolare, contiene aiuti alle famiglie per il caro energia e disposizioni in materia di salute, oltre, come già detto, a numerose misure agevolative fiscali come quella che prevede, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, la conferma ancora per un trimestre (fino al secondo trimestre 2023) l’applicazione dell’aliquota Iva del 5%.

Le altre novità in materia fiscale sono pure importanti ed urgenti

Vengono prorogate, infatti, molte delle numerose scadenze che erano state stabilite dalla legge 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), per la definizione agevolate di violazioni formali e sostanziali, per la rottamazione delle cartelle di pagamento e per la definizione delle liti pendenti.
In pratica, sono state riviste tutte le scadenze riguardanti la cosiddetta “tregua fiscale”, la maggior parte delle quali scadeva proprio il 31 marzo scorso.

Qui di seguito vengono evidenziate le novità riguardanti lo slittamento dei termini delle definizioni in parola.

  • a) Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (articolo 1 Legge di Bilancio 2023 commi da 166 a 173) e non contestate con atti definitivi alla data del 1/1/23, il termine del versamento di 200 Euro per ciascun periodo d’imposta e quello per la rimozione dell’irregolarità viene posticipato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023. L’eventuale seconda rata resta quella originaria del 31/3/2024 (art.19);
  • b) Per il cosiddetto “ravvedimento speciale” ossia per la definizione (con sanzione ridotta ad 1/18) delle violazioni sostanziali commesse fino all’anno 2021 su dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (articolo 1 commi da 174 a 178), i termini di pagamento dell’intera somma o della prima rata, nonché il termine per rimuovere la violazione vengono posticipati dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023. In caso di rateizzazione, ricalendarizzate le rate che passano, le prime tre, rispettivamente al 30 settembre 2023, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023, mentre i termini per il pagamento delle altre cinque rate concedibili restano quelle originariamente previste (20/12/23, 31/3/24, 30/6/24, 30/9/24 e 20/12/24) (art.17);
  • c) Per la definizione agevolata “in acquiescenza” (con sanzione ad 1/18 e importo rateizzabile fino a 20 rate) degli atti di accertamento di competenza dell’Agenzia delle Entrate, ancora impugnabili alla data del 1 gennaio 2023 (art.1 commi da 179 a 185), si possono includere ora nella definizione anche quelli divenuti definitivi nel periodo 2/1/23-15/2/23 (art.17);
  • d) Viene fornita anche un’interpretazione autentica con la quale si chiarisce che nel ravvedimento speciale non rientrano le violazioni emergenti da liquidazione automatica (36 bis e 54 bis), ma vi rientrano invece tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario (art.21);
  • e) Per quanto riguarda la definizione delle liti pendenti (con le riduzioni previste dalla legge 197/22), viene ora stabilito che per le controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio al 1° gennaio 2023 (articolo 1 commi da 186 a 205), il termine per la domanda di definizione e per il pagamento delle somme viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 (art. 20);
  • f) Per la conciliazione “fuori udienza” per controversie in corso, una definizione che rappresenta una alternativa alla definizione agevolata (articolo 1 commi da 206 a 212), il termine per sottoscrivere l’accordo viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 ;
  • g) Per la rinuncia dei giudizi in Cassazione (articolo 1 commi da 213 a 218), il termine per esprimere la rinuncia viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 (art.20);
  • h) Sono anche introdotte cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute per importi superiori a 150.000 Euro, di Iva per importo superiore a 250.000 euro per annualità ed indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro). Ciò a condizione che le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute siano versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste dalla legge (art.23).

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