Tribunale per le famiglie, interviene il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - QdS

Tribunale per le famiglie, interviene il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Tribunale per le famiglie, interviene il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

sabato 23 Ottobre 2021

ROMA – L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti ha chiesto di essere ascoltata in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera sulla proposta di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Garlatti, in una nota inviata al presidente della II commissione Mario Perantoni, in particolare ha manifestato perplessità a proposito della scelta di assegnare delicatissime cause minorili a un giudice monocratico come previsto dal disegno di legge sulla riforma della giustizia civile all’esame della commissione.

“Oggi nei tribunali per i minorenni a decidere su questioni complesse, come ad esempio quelle che riguardano la limitazione della responsabilità genitoriale o gli allontanamenti dei bambini dalle famiglie, sono quattro giudici e non uno solo. E di questi quattro due sono giudici non togati: un sistema questo che garantisce la collegialità e la multidisciplinarietà necessarie per intervenire in materie così delicate, che incidono in modo profondo sulla vita dei minori coinvolti”, sottolinea l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
È comunque apprezzabile, per Garlatti, che con il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si voglia istituire un unico organo giudicante e un unico organo requirente specializzato, in grado di superare l’attuale suddivisione di competenze, in parte sovrapponibili, tra i tribunali ordinari e quelli per i minorenni. Positiva, per l’Autorità, anche la riforma dell’articolo 403 del codice civile, che disciplina gli allontanamenti. “Pur concordando con la revisione dei presupposti dell’allontanamento del minore, ricondotti dalla riforma al ‘grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psico-fisica del minore e all’emergenza di provvedere’ – commenta Garlatti – la tempistica del procedimento risulta però caratterizzata da un’eccessiva rigidità dei termini, che non appare compatibile con la complessità degli accertamenti necessari da svolgere”.

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