Lo ha confermato la Corte di Cassazione con sentenza 11432 dell’8 aprile 2022. “Nel caso in cui vengano accertate più violazioni della stessa indole”
ROMA – Con sentenza n. 11432 dell’8 aprile 2022, la Corte di Cassazione conferma l’applicabilità dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 472/1997 (l’istituto del “cumulo giuridico”) anche in materia di tributi locali, addirittura spingendosi oltre la precedente linea interpretativa che, comunque, escludeva l’applicazione della citata disposizione agevolativa in caso di reiterazione della violazione per mancato pagamento del tributo relativamente a più annualità.
Per la verità, nel caso in questione, pur trattandosi di mancati pagamenti di tributo relativo ad annualità diverse, si trattava di violazioni che traevano origine da più avvisi di accertamento (anni 2010 e 2011), per cui può apparire giustificata l’applicazione del “cumulo giuridico”, trattandosi non di una semplice reiterazione del mancato versamento (violazione che per la sua natura esula dal concetto di “continuazione” perché dipendente da una stessa azione oppure per “progressione”), bensì di omesso versamento di tributo (in questo caso di trattava di Ici), conseguente ad accertamenti della medesima natura e contenuto, seppure relativi a più di una annualità.
Più in particolare la Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza, con specifico riguardo all’omessa presentazione della dichiarazione Ici per più periodi d’imposta, ha ritenuto applicabile il regime della continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, D.lgs. n. 472/1997, ritenendo verificata l’ipotesi di più violazioni della stessa indole, ascrivibili ad una medesima condotta.
Ha affermato conseguentemente il principio di diritto secondo il quale “In tema di Ici, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.