A Troina confronto sull’eutanasia e sul “Diritto di scegliere” - QdS

A Troina confronto sull’eutanasia e sul “Diritto di scegliere”

A Troina confronto sull’eutanasia e sul “Diritto di scegliere”

giovedì 19 Maggio 2022


Il cine-teatro Andrea Camilleri di Troina ospiterà nella giornata di domani il terzo appuntamento delle cinque giornate organizzate sul tema dei diritti da Comune e Centro studi Med. Mez. di Enna

TROINA (EN) – È in programma per la giornata di domani, venerdì 20 maggio, il terzo appuntamento con le cinque giornate sul tema dei diritti che il Comune, in collaborazione con il Centro Studi Med. Mez. per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno Napoleone Colajanni di Enna, ha organizzato in città a partire da marzo e fino al mese di giugno prossimo.

“Eutanasia. Diritto di scelta” sarà il tema della tavola rotonda che si svolgerà alle ore 18 all’interno dei locali del cine-teatro Andrea Camilleri, con la partecipazione dell’associazione Luca Coscioni. Ad aprire i lavori, che saranno moderati dall’antropologa Valentina Rizzo del Centro Studi Med. Mez., il saluto istituzionale del presidente del Consiglio comunale della Città di Troina Walter Giuffrida e di Francesco Nasonte del Centro Napoleone Colajanni. A seguire, il dibattito con gli interventi del sindaco del Comune di Troina, Fabio Venezia, del responsabile del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Basilotta di Nicosia Davide di Fabrizio e dell’avvocato del foro di Gela e componente del Centro Studi Med. Mez. Angelo Fasulo. Concluderà l’incontro Marco Cappato, ex europarlamentare e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni.

La Corte costituzionale ha bocciato il referendum sull’eutanasia

Un tema caldissimo, in particolare dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum proposto proprio sull’eutanasia. La Consulta ha giudicato inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione.

Nella motivazione della Corte Costituzionale dello scorso febbraio è stato spiegato che il quesito referendario – mediante l’abrogazione di frammenti lessicali dell’articolo 579 Cp e la conseguente saldatura dei brani linguistici rimanenti – avrebbe reso penalmente lecita l’uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579: quando è prestato da minori di 18 anni; da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di alcool o stupefacenti; oppure è estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno.

Così facendo, sarebbe stata sancita, al contrario di quanto attualmente avviene, “la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo”. L’approvazione del referendum, infatti, secondo i giudici costituzionali, avrebbe reso lecito l’omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata. La liceità, insomma, sarebbe andata ben al di là dei casi nei quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di malattia irreversibile, di dolori e di condizioni psicofisiche non più tollerabili.

La Corte ha rilevato pertanto che l’incriminazione dell’omicidio del consenziente, al di là della logica “statalista” in cui è stata pensata, risponde, nel mutato quadro costituzionale, allo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate. Quando viene in rilievo il bene “apicale” della vita umana, ha precisato la Corte, “la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima”.

La legge può essere modificata ma non con un referendum

Una normativa come quella dell’articolo 579 Cp può essere pertanto modificata e sostituita dal legislatore, ma non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione.

Un intervento del legislatore che, come si sa, in Italia continua a tardare. Ma che sarà di certo al centro anche dell’incontro in programma domani.

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