Flussi turistici verso l'Italia in picchiata. Le regole in tempo di Covid non aiutano. Ecco cosa occorre a uno straniere per entrare nel Belpaese e godere delle sue bellezze liberamente.
Oggi il presidente della Federazione Turismo Organizzato (FTO), Franco Gattinoni, ha denunciato i grossi problemi creati ai flussi turistici verso l’Italia in seguito al mancato riconoscimento nel nostro Paese della validità di alcuni vaccini (come ad esempio quello russo Sputnik) somministrati all’estero.
Cosa prevede la legislazione italiana per gli ingressi in Italia da parte dei turisti stranieri
Green pass rafforzato sui trasporti internazionali
Innanzitutto bisogna precisare che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal 10 gennaio 2022 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato (avvenuta vaccinazione o guarigione) all’accesso ai mezzi di trasporto non si applicano ai servizi di trasporto internazionali. Dunque sarà consentito prendere un aereo per arrivare in Italia.
Obbligo di tampone
Il Ministero della Salute dispone che coloro che arrivano in Italia (anche dai Paesi in Elenco C) dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore, insieme a green pass da vaccinazione o guarigione e passenger locator form. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.
Certificato di vaccinazione valido come Green pass per ristoranti, bar, musei, teatri, ecc.
Secondo quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute del 23 settembre 2021, “fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con vaccini equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge (quindi anche per entrare in ristoranti, bar, musei, cinema, teatri, ecc.).
Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
– data/e di somministrazione del vaccino;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La verifica cartacea (quindi non necessariamente attraverso QrCode) è ammessa per le certificazioni rilasciate all’estero.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano, dunque 9 mesi oggi ma, dall’1 febbraio la validità della certificazione verde scende a 6 mesi (dal giorno dell’ultima vaccinazione, anche se avvenuta prima del 1° febbraio).
I certificati equivalenti a quelli somministrati in Italia (validi per avere la certificazione verde)
Sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea: Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca. (SCARICA L’ELENCO DI TUTTI I VACCINI EQUIVALENTI).
Tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) ai i loro familiari conviventi e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.
Vaccini non autorizzati dall’EMA
Le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato dall’EMA (Agenzia europea per i medicinali) possono ricevere una dose di richiamo “booster” con vaccino a m-RNA (Comirnaty o Spikevax), a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario.
Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente.
Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento del ciclo, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA.
Dario Raffaele