La Regione Calabria aveva sollevato un “conflitto di attribuzione” nei confronti di un decreto interministeriale e di due circolari del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) che disciplinavano il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) nel territorio regionale. Con il “conflitto di attribuzione” tra Enti lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Ppaa) denunciano l’invasione di una propria competenza “attribuita” loro dalla costituzione, da parte di un atto non legislativo o di un comportamento posto in essere da un altro ente.
La Regione Calabria riteneva che la disciplina degli Ncc rientrasse nel “trasporto pubblico locale” materia che l’art. 117 della Costituzione, al suo quarto comma, assegna alla competenza legislativa regionale cosiddetto “residuale”, in quanto non rientrante nelle materie specificamente elencate al terzo comma. A norma del sesto comma la materia ricade anche nella potestà regolamentare della Regione.
Il “trasporto pubblico locale” include la disciplina del “servizio pubblico di trasporto di linea e non di linea”. In quest’ultima categoria rientra il servizio “di piazza” offerto dai taxi e il servizio di noleggio esercitato dagli operatori Ncc.
Gli atti statali riguardanti il servizio Ncc erano stati impugnati sotto tre profili: per l’imposizione di un vincolo di 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio nel caso in cui questo non inizi in rimessa; per il divieto agli intermediari, quali alberghi, tour operator e agenzie di viaggio, di stipulare contratti di durata con gli operatori NCC a beneficio dei propri clienti; per l’imposizione dell’obbligo di registrazione e gestione dei “fogli di servizio elettronici” (Fdse), che riportano i dati relativi ai servizi svolti, esclusivamente tramite l’utilizzo in di una applicazione informatica istituita e gestita dal Mit.
La Regione riconosce che lo Stato può intervenire nella materia del trasporto locale in quanto titolare di una competenza esclusiva nella materia “tutela della concorrenza”. Si tratta di una materia cosiddetta “trasversale” perché può intersecare numerose altre materie rientranti nella competenza delle Regioni. In tal caso esercita una forza attrattiva nei confronti di tali materie che possono così essere disciplinate dallo Stato. Tuttavia tale disciplina deve essere limitata a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo di tutelare la concorrenza.
Nel caso di specie la Corte con la sentenza n.163 del 2025 ha ritenuto che lo Stato abbia ecceduto rispetto a quanto necessario per evitare comportamenti elusivi degli Ncc in danno dei tassisti e ha annullato gli atti impugnati. L’obbligo dei venti minuti è vessatorio in quanto impone all’operatore di girare a vuoto in attesa di poter fornire una nuova prestazione e non tutela di più i tassisti: gli operatori Ncc devono infatti ricevere specifiche prenotazioni e non possono rivolgersi ad una utenza cosiddetta “indifferenziata”. Il divieto per gli intermediari è lesivo della loro libertà di impresa e danneggia gli utenti. Infine, l’imposizione di una unica app viola il principio affermato dall’Ue della cosiddetta “neutralità tecnologica” e impedisce agli operatori di scegliere altre “app” ugualmente idonee allo scopo.
Occorrerebbe guardare di più ai bisogni di mobilità delle persone anche a costo di allontanare potenziali elettori.

