Tutela dell’incapace di agire - QdS

Tutela dell’incapace di agire

Sebastiano Attardi

Tutela dell’incapace di agire

martedì 17 Marzo 2020

Misure di protezione a beneficio delle persone che sono prive, in tutto o in parte, di autonomia

Il titolo XII del Codice civile italiano, prevede le misure di protezione a beneficio delle persone che sono prive, in tutto o in parte, di autonomia, identificandole nella amministrazione di sostegno, nell’interdizione e nell’inabilitazione.

I presupposti delle tre misure di protezione variano a seconda delle condizioni personali del soggetto al quale vanno applicate. L’amministrazione di sostegno invero offre – a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi – un’assistenza che sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire.

L’amministrazione di sostegno, infatti, è la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia, mentre l’interdizione e l’inabilitazione vengono relegate al ruolo di soluzioni residuali. Quest’ultime, pertanto, verranno applicate allorché la prima non sia inizialmente adeguata o non sarà più idonea.

L’amministrazione di sostegno tutela i soggetti portatori di varia disabilità funzionale, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze personali del beneficiario, senza privarlo di ogni residua capacità di intendere e di volere.

Rispetto agli altri due richiamati istituti di tutela – e cioè l’inabilitazione e l’interdizione – l’ambito d’applicazione va individuato con riguardo non tanto al meno intenso grado di infermità, ma alle sue residue capacità. Nella scelta dell’istituto più idoneo agli interessi del “tutelando”, poi, il Giudice – tenuto conto del tipo di attività da compiere, la gravità e la durata della malattia o dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie – deve garantire, all’incapace, la tutela più adeguata, limitando, nella minore misura possibile, la sua residua capacità d’agire.

Ove, invece si tratti di un’incapacità di provvedere ai propri interessi o di gestire un’attività di una certa complessità, o sia necessario impedire di compiere atti pregiudizievoli per sé, dovranno essere applicati, a seconda del caso, l’inabilitazione od addirittura l’interdizione.

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