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Tutte le novità sull’Ecobonus 2026, ecco come funziona e cosa che c’è da sapere

Tutte le novità sull’Ecobonus 2026, ecco come funziona e cosa che c’è da sapere

Il beneficio, che avrebbe dovuto subire un taglio alle detrazioni riconosciute dal primo gennaio, è stato prorogato con la Legge di Bilancio 2026 fino al prossimo 31 dicembre. Vediamo come funziona e quali requisiti occorrono per richiederla

L’Ecobonus rimane anche nel 2026 e senza variazioni. Il beneficio, che avrebbe dovuto subire un taglio alle detrazioni riconosciute dal primo gennaio, è stato prorogato con la Legge di Bilancio 2026 fino al prossimo 31 dicembre. Rimangono uguali le aliquote di detrazioni previste lo scorso anno.

La misura prevede una detrazione fiscale dall’Irpef per i lavori realizzati nell’immobile finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. Il bonus serve per interventi di riqualificazione energetica dell’immobile e per ridurre anche il rischio sismico.

Può essere sfruttato qualora gli interventi edili siano finalizzati alla riduzione dei consumi nell’immobile e al risparmio energetico.

Gli interventi coinvolti nell’Ecobonus sono diversi e vanno dalla sostituzione della caldaia al cambio degli infissi, ma comprendono anche interventi come l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e l’installazione di impianti di riscaldamento. Su tutte le spese sostenute per questi interventi si ha diritto alla detrazione Irpef, la cui aliquota è variabile dal 50% al 36%. Le agevolazioni inizialmente previste nel decreto legge 63 del 2013 hanno subito drastici tagli dal 1° gennaio 2025. La misura massima resta al 50% per tutto il 2026 e per un numero limitato di contribuenti.

Le novità sull’Ecobonus 2026

La manovra di fine anno ha prorogato, alle stesse condizioni, le aliquote di detrazione dell’Ecobonus per tutto il 2026, rimandando gli ulteriori tagli (o decisioni diverse) al 1° gennaio 2027.

Le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico spettano per le spese documentate nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2026 e al 30% delle spese sostenute nel 2027.

Allo stesso tempo la detrazione è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2026 e al 36% delle spese per il 2027, nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La detrazione fiscale del nuovo Ecobonus potrà essere goduta con detrazioni fiscali di pari importo spalmate in 10 anni.

Cos’è l’ecobonus 2026

Di base l’ecobonus prevede due diverse aliquote, ovvero delle percentuali che indicano la detrazione spettante calcolata sul totale delle spese effettuate per i lavori ammessi a tale agevolazione. Queste sono per il 2026:

  • del 50% per interventi effettuati sull’abitazione principale;
  • del 36% per le rimanenti tipologie di immobili.

Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027:

  • del 36% per interventi effettuati sull’abitazione principale;
  • del 30% per le rimanenti tipologie di immobili.

L’obiettivo del Governo è da una parte incentivare il settore edile, dall’altra spingere all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Come funziona, le regole principali per il 2026

L’ecobonus è attivo laddove si eseguano lavori di riqualificazione energetica o del singolo appartamento o del condominio. Uno schema riassuntivo ci potrà fornire una visione più lineare di questo importante incentivo.

Vediamo quali sono le regole principali dell’ecobonus 2026:

  • detrazioni variabili dal 50% al 36% in base alla tipologia di immobile su cui si eseguono i lavori;
  • i lavori ammessi sono quelli volti a migliorare l’efficienza energetica dell’unità abitativa e vanno dalla sostituzione della caldaia, degli infissi e delle finestre fino ad arrivare all’installazione di stufe e pellet, schermature solari e pompe di calore. Gli interventi compresi nel beneficio sono anche quelli di coibentazione dell’involucro esterno dell’edificio, l’installazione di impianti per la produzione di acqua calda e l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;
  • possono fruire dell’ecobonus coloro che possiedono un immobile e realizzino interventi per migliorarne l’efficienza energetica;
  • la detrazione può essere fruita solo da coloro che sono assoggettati all’Irpef e solo fino a capienza fiscale, sono esclusi, quindi, forfettari e incapienti;
  • i lavori dell’ecobonus per avere diritto alla detrazione devono essere pagati con mezzi tracciabili, ma i requisiti cambiano tra titolari di reddito di impresa e non titolari di reddito di impresa;
  • necessario conservare la documentazione tecnica e la certificazione energetica dell’immobile per richiedere la detrazione;
  • obbligatoria la comunicazione Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) che può essere inviata anche in maniera tardiva;
  • per fruire del beneficio dell’Ecobonus è possibile utilizzare solo la dichiarazione dei redditi con detrazione in dieci anni.

Ecobonus lavori ammessi

L’ecobonus spetta per i seguenti lavori:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Sintetizzando, i avori ammessi nell’ecobonus sono quelli che mirano a ridurre l’energia necessaria a riscaldare la casa e proprio per questo comprendono la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e quello per la produzione di acqua calda.

Negli interventi detraibili rientra anche l’installazione di pannelli solari, per la produzione di acqua calda, ma non l’installazione di pannelli fotovoltaici: la differenza, infatti, è che con i pannelli solari si produce acqua calda risparmiando sul consumo di elettricità o gas, mentre con l’installazione dei pannelli fotovoltaici non si mira alla riduzione del consumo di energia, ma solo al risparmio sulla spesa della stessa visto che si produce in autonomia.

I requisiti edifici

La misura permette di fruire delle detrazioni in questione per i seguenti immobili:

  • gli immobili devono essere esistenti, iscritti al catasto o con richiesta di accatastamento. Inoltre è necessario che, se dovuta, l’Imu sia stata versata;
  • edifici di qualsiasi categoria catastale e con qualsiasi destinazione d’uso (non è necessario che sia residenziali anche se sugli edifici residenziali, utilizzati come abitazione principale la detrazione è riconosciuta al 50%);
  • l’immobile deve essere riscaldato tranne che l’intervento sia per installazione di pannelli solari termici, generatori a biomassa e schermature solari.

Solitamente gli interventi per il recupero patrimoniale edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, devono essere sostenuti su immobili residenziali. Per l’Ecobonus, invece, non è necessario che gli interventi siano sostenuti su immobili ad uso residenziale.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 34 del 25 giugno 2020 prevede, infatti, che le detrazioni per Ecobonus e Sismabonus ordinari spettano anche a chi è titolare di reddito di impresa per immobili detenuti o posseduti come:

  • strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E, A/10) o utilizzati dall’impresa;
  • registrata in contabilità;
  • risultanti come beni merce (quando sono registrati come rimanenze di magazzino);
  • come immobili patrimoniali.

Chi può usufruire dell’Ecobonus 2026

L’ecobonus può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che possiedono un immobile per il quale vengano effettuati interventi di riqualificazione energetica, cioè:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • istituti autonomi per le case popolari;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • persone fisiche ovvero:
  • titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • condomini per gli interventi sulle parti comuni;
  • inquilini;
  • coloro che possiedono un immobile in comodato;
  • familiari o conviventi che sostengono le spese.

Da notare che l’Ecobonus può essere fruito per le detrazioni, a patto che non si tratti di immobili strumentali all’attività di impresa, anche da:

  • qualsiasi familiare convivente con il proprietario: coniuge, componente dell’unione civile qualsiasi parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado;
  • il convivente more uxorio che non sia proprietario dell’immobile su cui si effettuano i lavori di riqualificazione anche se non titolare di un contratto di comodato d’uso (questo è stato chiarito dalla Risoluzione numero 64 del 2016 dell’Agenzia delle Entrate).

E chi è escluso dalla detrazione

Ma c’è anche vi viene escluso dalla possibilità di usufruire della misura. Con lo stop definitivo allo sconto in fattura e alla cessione del credito si potrà beneficiare dell’aliquota di sconto solo tramite detrazione Irpef.

Proprio per questo motivo tutti coloro che non pagano l’Irpef sono esclusi dal beneficio, come ad esempio gli incapienti e coloro che pagano un’imposta sostitutiva all’Irpef (contribuenti con partita Iva in regime forfettario). Questo perché la detrazione in questione altro non è che un taglio sull’Irpef da versare, che nel caso dei lavoratori dipendenti (che versano l’Irpef in busta paga mese dopo mese) può diventare un rimborso l’anno successivo a quando si sono sostenute le spese, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi.

Se un contribuente, ad esempio, deve pagare 10.000 euro di Irpef per il 2026, ma ha diritto a una detrazione di 4.000 per lavori effettuati con l’ecobonus, pagherà soltanto 6.000 euro di Irpef (se si tratta di un lavoratore dipendente che i 10.000 euro di Irpef li ha già versati mese per mese in busta paga avrà diritto a un rimborso di 4.000 euro).

Capienza fiscale per usufruire dell’Ecobonus

La capienza fiscale è determinante per poter fruire della detrazione spettante con l’ecobonus. Il problema non si pone solo per gli incapienti e chi versa imposta sostitutiva ma anche per chi ha una capienza fiscale minore rispetto alla detrazione spettante.

Si rischia di perdere parte della detrazione perché questa agisce sull’Irpef da pagare e se la tassazione non dovesse coprire l’importo della detrazione si avrà diritto a uno sconto fino a capienza fiscale (ovvero nel limite delle tasse che si pagano).

Come pagare i lavori dell’Ecobonus 2026

Per poter beneficiare della detrazione, le spese sostenute devono essere pagate:

  • tramite [bonifico bancario o postale per Ecobonus nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa. È necessario indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • tramite pagamento tracciabile, non necessariamente bonifico parlante, nel caso di contribuenti titolari di reddito d’impresa. L’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Quanto spetta di detrazione

Facciamo un esempio pratico. Se il proprietario di un immobile che corrisponde ad abitazione principale vuole realizzare un cappotto termico spendendo 150mila euro, spetta una detrazione del 50% e quindi 75mila euro che riceverà nel corso dei successivi dieci anni. Recupererà quindi 7.500 euro l’anno dalla dichiarazione dei redditi dell’anno dopo e per gli anni successivi fino ad arrivare alla quota di 75mila.

Se, invece, un proprietario di una seconda casa decide di cambiare tutti gli infissi e le finestre di casa spendendo 10.000 euro gli spetterà una detrazione del 36%, pari a 3.600 euro che recupererà, sempre dalla dichiarazione dei redditi successivi e per 10 anni, nella misura di 360 euro l’anno.

Documenti utili da conservare

Per beneficiare della detrazione prevista, i contribuenti che hanno sostenuto la spesa dovranno aver cura di conservare i documenti che seguono, utili per attestare se e in quale misura si ha diritto all’Ecobonus nel 2026:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
  • attestazione di partecipazione a un apposito corso di formazione in caso di auto costruzione dei pannelli solari;
  • certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Comunicazione Enea

Per beneficiare della detrazione è fondamentale effettuare la comunicazione all’Enea, prima ancora di indicare la spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori di riqualificazione energetica il contribuente deve trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.

La comunicazione va trasmessa solo ed esclusivamente tramite il portale sul sito Enea. I dati relativi agli interventi di Ecobonus e bonus casa vanno inviati nella sezione Ecobonus.

Detrazione Ecobonus 2026 solo in dichiarazione dei redditi

Il decreto Legge 11 del 2023 ha bloccato, a partire dal 17 febbraio di quest’anno, la possibilità di fruire dei benefici dell’Ecobonus con lo sconto in fattura o con la cessione del credito. Questa possibilità resta in vigore, infatti, solo per chi aveva presentato entro il 16 febbraio 2023 la richiesta abilitativa all’esecuzione dei lavori.

L’unico modo per fruire dell’Ecobonus torna a essere la detrazione Irpef in dichiarazione dei redditi in 10 anni.

Come si portano in detrazione le spese di lavori di efficientamento energetico effettuati fruendo del’Ecobonus? La detrazione avviene dalla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono stati realizzati (e pagati) gli interventi in questione.

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